Art. 3 
 
          Inserimento dell'articolo 2-ter del r.r. 7/R/2015 
 
  1. Dopo l'art. 2-bis e' inserito il seguente: 
  «Art. 2-ter (Procedimento su istanza di parte  per  la  scelta  del
concessionario, del locatario o  dell'affittuario).  -  1.  Qualsiasi
soggetto pubblico o privato  che  intenda  ottenere  in  concessione,
locazione o affitto un bene regionale oggetto di valorizzazione  deve
produrre istanza al  settore  patrimonio  immobiliare,  beni  mobili,
economato, cassa economale, utilizzando la  modulistica  allegata  al
presente regolamento. 
  2. La richiesta, qualora si prevedano interventi di valorizzazione,
dovra'  contenere  la  descrizione  dell'idea  progettuale   proposta
mediante una relazione tecnica capace di evidenziare,  ancorche'  non
ancora a livello esecutivo, gli interventi previsti. 
  3. La struttura regionale competente esamina in via preliminare  la
domanda al fine di verificare che il bene non  soddisfi  concrete  ed
immediate esigenze della  regione  e  i  requisiti  soggettivi  e  di
legittimazione del richiedente alla luce della normativa vigente,  la
procedibilita' e l'ammissibilita'. 
  Qualora riscontri carenze o irregolarita' nella domanda assegna  al
richiedente un termine, non inferiore a dieci giorni e non  superiore
a trenta, a seconda della complessita'  dell'integrazione  richiesta,
per l'integrazione o la regolarizzazione della domanda. 
  4.  La  presentazione  dell'istanza  non  obbliga  ne'  vincola  la
regione, che potra' a suo insindacabile giudizio  non  dar  corso  ad
alcuna procedura successiva senza che il richiedente abbia diritto ad
alcun rimborso od indennizzo. 
  5. Nel caso di inammissibilita' della domanda ovvero decorso  senza
esito il termine assegnato per  l'integrazione,  il  procedimento  si
conclude e dell'improcedibilita' e' data notizia al richiedente. 
  6. Verificata la procedibilita' ed ammissibilita' della domanda, la
struttura competente, previa deliberazione autorizzativa della Giunta
regionale, qualora ritenga di dar corso  alle  procedure  successive,
da'  notizia  della  presentazione  della  domanda  di   concessione,
locazione o affitto mediante la pubblicazione di un idoneo avviso sul
sito istituzionale della  regione,  nel  Bollettino  Ufficiale  della
regione e di un estratto su due  o  piu'  quotidiani  a  divulgazione
nazionale o larga  diffusione  locale  per  la  presentazione,  entro
trenta giorni dalla pubblicazione, di  osservazioni  e  di  eventuali
domande concorrenti. 
  7. La struttura competente provvede altresi' ad acquisire i pareri,
nulla-osta ed autorizzazioni necessari, con particolare  riguardo  ai
beni di interesse culturale. 
  8. Se a seguito della  pubblicazione  dell'avviso  sono  presentate
domande concorrenti per l'utilizzo dello stesso  bene,  la  struttura
competente procede all'aggiudicazione della concessione, locazione  o
affitto mediante esperimento di asta pubblica, ponendo a base di gara
il valore del canone determinato dagli uffici regionali competenti in
materia a norma del presente regolamento. I criteri e le modalita' di
aggiudicazione sono stabiliti dal bando di gara. 
  L'aggiudicazione  avviene  con  offerte  segrete  in   aumento   da
confrontarsi con la base  d'asta  e  con  aggiudicazione  al  miglior
offerente anche in presenza  di  una  sola  offerta  valida,  purche'
l'offerta sia  almeno  pari  o  superiore  alla  base  d'asta  o,  in
alternativa,   con    aggiudicazione    sulla    base    dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa previa individuazione dei criteri  di
valutazione e relativa ponderazione. Nelle  concessioni/locazioni  di
valorizzazione  di  cui  all'art.  11-bis  del  presente  regolamento
andranno altresi' valutati  le  ricadute  economiche  sul  territorio
dell'intervento proposto e l'impatto sull'equilibrio territoriale. 
  9. Non si  procede  allo  svolgimento  di  procedura  di  selezione
quando, allo scadere del termine indicato  nella  pubblicazione,  non
siano pervenute domande concorrenti. In tal caso  la  regione  potra'
inviare al soggetto  richiedente  l'invito  a  presentare  un'offerta
finalizzata ad acquisire elementi di valutazione per  dare  corso  ad
una trattativa privata preordinata alla conclusione del contratto. 
  10. Sono fatti  salvi,  a  parita'  di  condizioni,  i  diritti  di
prelazione a favore dei soggetti che ne abbiano titolo in  base  alla
normativa vigente e che abbiano presentato valida offerta nell'ambito
dell'eventuale asta pubblica.».