Art. 3 Inserimento dell'articolo 2-ter del r.r. 7/R/2015 1. Dopo l'art. 2-bis e' inserito il seguente: «Art. 2-ter (Procedimento su istanza di parte per la scelta del concessionario, del locatario o dell'affittuario). - 1. Qualsiasi soggetto pubblico o privato che intenda ottenere in concessione, locazione o affitto un bene regionale oggetto di valorizzazione deve produrre istanza al settore patrimonio immobiliare, beni mobili, economato, cassa economale, utilizzando la modulistica allegata al presente regolamento. 2. La richiesta, qualora si prevedano interventi di valorizzazione, dovra' contenere la descrizione dell'idea progettuale proposta mediante una relazione tecnica capace di evidenziare, ancorche' non ancora a livello esecutivo, gli interventi previsti. 3. La struttura regionale competente esamina in via preliminare la domanda al fine di verificare che il bene non soddisfi concrete ed immediate esigenze della regione e i requisiti soggettivi e di legittimazione del richiedente alla luce della normativa vigente, la procedibilita' e l'ammissibilita'. Qualora riscontri carenze o irregolarita' nella domanda assegna al richiedente un termine, non inferiore a dieci giorni e non superiore a trenta, a seconda della complessita' dell'integrazione richiesta, per l'integrazione o la regolarizzazione della domanda. 4. La presentazione dell'istanza non obbliga ne' vincola la regione, che potra' a suo insindacabile giudizio non dar corso ad alcuna procedura successiva senza che il richiedente abbia diritto ad alcun rimborso od indennizzo. 5. Nel caso di inammissibilita' della domanda ovvero decorso senza esito il termine assegnato per l'integrazione, il procedimento si conclude e dell'improcedibilita' e' data notizia al richiedente. 6. Verificata la procedibilita' ed ammissibilita' della domanda, la struttura competente, previa deliberazione autorizzativa della Giunta regionale, qualora ritenga di dar corso alle procedure successive, da' notizia della presentazione della domanda di concessione, locazione o affitto mediante la pubblicazione di un idoneo avviso sul sito istituzionale della regione, nel Bollettino Ufficiale della regione e di un estratto su due o piu' quotidiani a divulgazione nazionale o larga diffusione locale per la presentazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione, di osservazioni e di eventuali domande concorrenti. 7. La struttura competente provvede altresi' ad acquisire i pareri, nulla-osta ed autorizzazioni necessari, con particolare riguardo ai beni di interesse culturale. 8. Se a seguito della pubblicazione dell'avviso sono presentate domande concorrenti per l'utilizzo dello stesso bene, la struttura competente procede all'aggiudicazione della concessione, locazione o affitto mediante esperimento di asta pubblica, ponendo a base di gara il valore del canone determinato dagli uffici regionali competenti in materia a norma del presente regolamento. I criteri e le modalita' di aggiudicazione sono stabiliti dal bando di gara. L'aggiudicazione avviene con offerte segrete in aumento da confrontarsi con la base d'asta e con aggiudicazione al miglior offerente anche in presenza di una sola offerta valida, purche' l'offerta sia almeno pari o superiore alla base d'asta o, in alternativa, con aggiudicazione sulla base dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa previa individuazione dei criteri di valutazione e relativa ponderazione. Nelle concessioni/locazioni di valorizzazione di cui all'art. 11-bis del presente regolamento andranno altresi' valutati le ricadute economiche sul territorio dell'intervento proposto e l'impatto sull'equilibrio territoriale. 9. Non si procede allo svolgimento di procedura di selezione quando, allo scadere del termine indicato nella pubblicazione, non siano pervenute domande concorrenti. In tal caso la regione potra' inviare al soggetto richiedente l'invito a presentare un'offerta finalizzata ad acquisire elementi di valutazione per dare corso ad una trattativa privata preordinata alla conclusione del contratto. 10. Sono fatti salvi, a parita' di condizioni, i diritti di prelazione a favore dei soggetti che ne abbiano titolo in base alla normativa vigente e che abbiano presentato valida offerta nell'ambito dell'eventuale asta pubblica.».