Art. 5 Inserimento dell'articolo 11-bis del r.r. 7/R/2015 1. Dopo l'art. 11 e' inserito il seguente: «Art. 11-bis (Concessioni e locazioni di valorizzazione). - 1. Ai sensi dell'art. 3-bis del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonche' dell'art. 58 della legge n. 133/2008 i beni immobili di cui al presente regolamento possono essere attribuiti in concessione o locazione a privati, a titolo oneroso, d'ufficio o su istanza di parte, secondo quanto previsto agli articoli 2-bis e 2-ter del presente regolamento, per un periodo non superiore a cinquanta anni, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attivita' economiche o attivita' di servizio per i cittadini, ferme restando le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni. 2. Le concessioni e locazioni di cui al primo comma sono assegnate per un periodo di tempo minimo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa. Al termine della concessione tutte le opere realizzate saranno acquisite al patrimonio regionale senza diritto a rimborso o indennizzo alcuno. 3. L'accertamento del possesso dei requisiti da parte dei soggetti richiedenti o partecipanti alla procedura di gara tiene conto: a) per la capacita' a contrarre, del rispetto delle normative vigenti regolanti il possesso di specifici requisiti da parte di soggetti che vogliano instaurare rapporti di natura contrattuale con l'amministrazione pubblica; b) per la capacita' economico-finanziaria, di elementi illustrativi del bilancio e delle potenzialita' di investimento, nonche' delle referenze bancarie; c) per la capacita' tecnica, delle esperienze pregresse maturate nella gestione di attivita', valutabili anche in termini di analogia rispetto alle attivita' da esercitarsi nell'immobile richiesto in uso; d) per l'affidabilita' organizzativa, dell'assetto complessivo del soggetto in relazione alle attivita' da realizzare. 4. Tutti gli oneri derivanti dal recupero, restauro, risanamento, ristrutturazione, nuova costruzione e ampliamento, inclusa la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e di dettaglio, inclusi gli oneri urbanistici derivanti dal cambio di destinazione urbanistica e contributi di costruzione e gli oneri di adeguamento catastale, rimangono a totale ed esclusivo carico del concessionario. Il progetto definitivo dovra' essere preventivamente approvato dalla regione. 5. La regione richiede per l'affidamento in gestione dell'immobile la formalizzazione di specifiche garanzie in relazione all'esecuzione dei lavori di riqualificazione e riconversione.».