Art. 5 
 
         Inserimento dell'articolo 11-bis del r.r. 7/R/2015 
 
  1. Dopo l'art. 11 e' inserito il seguente: 
  «Art. 11-bis (Concessioni e locazioni di valorizzazione). -  1.  Ai
sensi dell'art. 3-bis del decreto legge 25  settembre  2001,  n.  351
convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonche' dell'art. 58
della  legge  n.  133/2008  i  beni  immobili  di  cui  al   presente
regolamento possono essere attribuiti in concessione  o  locazione  a
privati, a titolo oneroso, d'ufficio o su istanza di  parte,  secondo
quanto previsto agli articoli 2-bis e 2-ter del presente regolamento,
per un  periodo  non  superiore  a  cinquanta  anni,  ai  fini  della
riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi
di recupero, restauro, ristrutturazione anche con  l'introduzione  di
nuove destinazioni d'uso finalizzate allo  svolgimento  di  attivita'
economiche o attivita' di servizio per i cittadini, ferme restando le
disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42  e  successive
modificazioni e integrazioni. 
  2. Le concessioni e locazioni di cui al primo comma sono  assegnate
per  un  periodo  di  tempo  minimo  commisurato  al   raggiungimento
dell'equilibrio  economico-finanziario  dell'iniziativa.  Al  termine
della concessione tutte le  opere  realizzate  saranno  acquisite  al
patrimonio regionale senza diritto a rimborso o indennizzo alcuno. 
  3. L'accertamento del possesso dei requisiti da parte dei  soggetti
richiedenti o partecipanti alla procedura di gara tiene conto: a) per
la capacita'  a  contrarre,  del  rispetto  delle  normative  vigenti
regolanti il possesso di specifici requisiti da parte di soggetti che
vogliano   instaurare   rapporti   di   natura    contrattuale    con
l'amministrazione     pubblica;     b)     per      la      capacita'
economico-finanziaria, di elementi illustrativi del bilancio e  delle
potenzialita' di investimento, nonche' delle referenze  bancarie;  c)
per la capacita' tecnica, delle esperienze pregresse  maturate  nella
gestione di  attivita',  valutabili  anche  in  termini  di  analogia
rispetto alle attivita' da  esercitarsi  nell'immobile  richiesto  in
uso; d) per l'affidabilita' organizzativa,  dell'assetto  complessivo
del soggetto in relazione alle attivita' da realizzare. 
  4. Tutti gli oneri derivanti dal recupero,  restauro,  risanamento,
ristrutturazione,  nuova  costruzione  e  ampliamento,   inclusa   la
progettazione preliminare,  definitiva,  esecutiva  e  di  dettaglio,
inclusi gli oneri urbanistici derivanti dal  cambio  di  destinazione
urbanistica e contributi di costruzione e gli  oneri  di  adeguamento
catastale, rimangono a totale ed esclusivo carico del concessionario.
Il progetto definitivo dovra' essere preventivamente approvato  dalla
regione. 
  5. La regione richiede per l'affidamento in gestione  dell'immobile
la formalizzazione di specifiche garanzie in relazione all'esecuzione
dei lavori di riqualificazione e riconversione.».