Art. 7 Modifiche all'art. 14 del r.r. 7/R/2015 1. Dopo il comma 2 dell'art. 14 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Al termine della locazione o dell'affitto il rapporto, su istanza dell'interessato, puo' essere rinnovato per una sola volta per una durata pari a quella originariamente stabilita, senza tener conto del rinnovo automatico eventualmente intervenuto alla prima scadenza in forza della legislazione vigente, previa rideterminazione del canone secondo quanto previsto dal presente regolamento. Della previsione di rinnovo si dovra' dare atto nell'eventuale avviso pubblico di gara. 2-ter. Il rinnovo e' comunque escluso quando la regione, nel termine contrattualmente stabilito, comunichi la propria volonta' di recedere dal rapporto. 2-quater. La richiesta di rinnovo deve pervenire alla regione almeno dodici mesi prima della scadenza del contratto e l'eventuale accoglimento presuppone il regolare pagamento dei canoni e l'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto in atto, assunte nei confronti della regione.».