Art. 7 
 
               Modifiche all'art. 14 del r.r. 7/R/2015 
 
  1. Dopo il comma 2 dell'art. 14 sono aggiunti i seguenti: 
    «2-bis. Al termine della locazione o dell'affitto il rapporto, su
istanza dell'interessato, puo' essere rinnovato per  una  sola  volta
per una durata pari a quella originariamente stabilita,  senza  tener
conto del rinnovo automatico  eventualmente  intervenuto  alla  prima
scadenza in forza della legislazione vigente, previa rideterminazione
del canone secondo quanto previsto dal presente regolamento. 
  Della previsione di rinnovo  si  dovra'  dare  atto  nell'eventuale
avviso pubblico di gara. 
    2-ter. Il rinnovo e' comunque  escluso  quando  la  regione,  nel
termine contrattualmente stabilito, comunichi la propria volonta'  di
recedere dal rapporto. 
    2-quater. La richiesta di rinnovo  deve  pervenire  alla  regione
almeno dodici mesi prima della scadenza del contratto  e  l'eventuale
accoglimento presuppone il regolare pagamento dei canoni  e  l'esatto
adempimento  delle  obbligazioni  derivanti  dal  rapporto  in  atto,
assunte nei confronti della regione.».