Art. 10 Certificabilita' del bilancio di esercizio 1. Al fine di rafforzare le funzioni di verifica e valutazione dei risultati di gestione delle singole Aziende, il bilancio di esercizio delle Aziende sanitarie regionali e della Gestione sanitaria accentrata deve essere certificabile. 2. La Giunta regionale, con apposito atto, individua modalita', tempi e risorse necessarie alla certificabilita' dei bilanci delle Aziende sanitare e della Gestione sanitaria accentrata. 3. Le verifiche previste nell'ambito del percorso attuativo della certificabilita' sono svolte dal Collegio sindacale dell'Azienda sanitaria.