Art. 10 
 
             Certificabilita' del bilancio di esercizio 
 
  1. Al fine di rafforzare le funzioni di verifica e valutazione  dei
risultati di gestione delle singole Aziende, il bilancio di esercizio
delle  Aziende  sanitarie  regionali  e  della   Gestione   sanitaria
accentrata deve essere certificabile. 
  2. La Giunta regionale, con  apposito  atto,  individua  modalita',
tempi e risorse necessarie alla certificabilita'  dei  bilanci  delle
Aziende sanitare e della Gestione sanitaria accentrata. 
  3. Le verifiche previste nell'ambito del percorso  attuativo  della
certificabilita' sono  svolte  dal  Collegio  sindacale  dell'Azienda
sanitaria.