Art. 15 Libri obbligatori 1. Ogni Azienda sanitaria deve tenere: a) libro giornale; b) libro degli inventari; c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio sindacale; d) libro delle deliberazioni del direttore generale. 2. La Gestione sanitaria accentrata e' obbligata alla tenuta dei libri contabili: a) libro giornale; b) libro inventari. 3. Relativamente ai criteri, alle modalita' di tenuta e conservazione dei libri contabili, di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano le norme di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile. Per i libri sociali, di cui al comma 1, lettere c) e d), si applica l'art. 2421, terzo comma, del codice civile. Laddove i libri di cui al comma 1 del presente articolo siano tenuti in modalita' informatica, si applicano le norme di cui all'art. 2215-bis del codice civile.