Art. 15 
 
                          Libri obbligatori 
 
  1. Ogni Azienda sanitaria deve tenere: 
    a) libro giornale; 
    b) libro degli inventari; 
    c) libro  delle  adunanze  e  delle  deliberazioni  del  Collegio
sindacale; 
    d) libro delle deliberazioni del direttore generale. 
  2. La Gestione sanitaria accentrata e' obbligata  alla  tenuta  dei
libri contabili: 
    a) libro giornale; 
    b) libro inventari. 
  3.  Relativamente  ai  criteri,  alle   modalita'   di   tenuta   e
conservazione dei libri contabili, di cui al comma 1,  lettere  a)  e
b), si applicano le norme di cui agli articoli 2214  e  seguenti  del
codice civile. Per i libri sociali, di cui al comma 1, lettere  c)  e
d), si applica l'art. 2421, terzo comma, del codice civile. Laddove i
libri di cui al  comma  1  del  presente  articolo  siano  tenuti  in
modalita' informatica, si applicano le norme di cui all'art. 2215-bis
del codice civile.