Art. 17 Contabilita' analitica 1. Le Aziende sanitarie si avvalgono di un sistema di contabilita' analitica per centri di costo e responsabilita' per l'analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati. 2. Il sistema di contabilita' analitica evidenzia i valori relativi ai ricavi ed ai proventi, ai costi ed agli oneri dell'esercizio, con principale riferimento: a) ai servizi ed alle aree di attivita' dell'Azienda sanitaria; b) alla struttura organizzativa aziendale, articolata per centro di costo e per centro di responsabilita'; c) ai livelli essenziali di assistenza. 3. Il piano dei centri di costo e di responsabilita' per la contabilita' analitica e' redatto dalla Regione ed e' unico per le Aziende sanitarie. E' lasciata facolta' alle singole Aziende sanitarie di avvalersi di un piano dei centri di costo e di responsabilita' rispondente al modello organizzativo adottato, comunque riconducibile all'unico livello regionale. 4. Il piano dei fattori produttivi e' redatto dalla Regione, con possibilita' di gestire ulteriori livelli di dettaglio a valenza aziendale, riconducibili all'unico livello regionale.