Art. 17 
 
                       Contabilita' analitica 
 
  1. Le Aziende sanitarie si avvalgono di un sistema di  contabilita'
analitica per centri di costo e  responsabilita'  per  l'analisi  dei
costi, dei rendimenti e dei risultati. 
  2. Il sistema di contabilita' analitica evidenzia i valori relativi
ai ricavi ed ai proventi, ai costi ed agli oneri dell'esercizio,  con
principale riferimento: 
    a) ai servizi ed alle aree di attivita' dell'Azienda sanitaria; 
    b) alla struttura organizzativa aziendale, articolata per  centro
di costo e per centro di responsabilita'; 
    c) ai livelli essenziali di assistenza. 
  3. Il piano dei  centri  di  costo  e  di  responsabilita'  per  la
contabilita' analitica e' redatto dalla Regione ed e'  unico  per  le
Aziende  sanitarie.  E'  lasciata  facolta'  alle   singole   Aziende
sanitarie di  avvalersi  di  un  piano  dei  centri  di  costo  e  di
responsabilita'  rispondente  al  modello   organizzativo   adottato,
comunque riconducibile all'unico livello regionale. 
  4. Il piano dei fattori produttivi e' redatto  dalla  Regione,  con
possibilita' di gestire ulteriori  livelli  di  dettaglio  a  valenza
aziendale, riconducibili all'unico livello regionale.