Art. 2 
 
            Programmazione economico-finanziaria del Ssr 
 
  1. La Regione indirizza la gestione economico-finanziaria  del  Ssr
verso l'obiettivo della massima efficienza ed efficacia,  verificando
la rispondenza dei risultati di gestione rispetto alla programmazione
sanitaria regionale  e  agli  obiettivi  di  salute  stabiliti  dalla
programmazione regionale. 
  2. La Giunta regionale per ciascun anno: 
    a) determina il fabbisogno finanziario  del  Ssr,  necessario  ad
assicurare  i  livelli  uniformi  ed  essenziali  di  assistenza   in
condizioni di efficienza ed appropriatezza; 
    b) effettua il riparto delle risorse disponibili da destinare  al
Ssr; 
    c) emana direttive per la formazione dei bilanci da  parte  delle
Aziende sanitarie, della Gestione sanitaria accentrata e del bilancio
consolidato del Ssr; 
    d) individua, anche in corso di esercizio di bilancio, le  misure
da porre in essere  per  assicurare  l'equilibrio  tra  fabbisogno  e
risorse.