Art. 21 
 
                Modalita' di svolgimento dei compiti 
                       del Collegio sindacale 
 
  1.  I  sindaci  possono  in  qualsiasi  momento  procedere,   anche
individualmente, all'esame ed al controllo  degli  atti  dell'Azienda
sanitaria, previa comunicazione al  Presidente  del  collegio.  Delle
verifiche effettuate e' fatta menzione nei verbali del  collegio,  da
redigersi  -  per  gli  enti  obbligati  -  secondo  le  disposizioni
dell'apposito  sistema  informativo  e   telematico   del   Ministero
competente. 
  2. Il  Collegio  sindacale  dell'Azienda  sanitaria  puo'  chiedere
informazioni   al   direttore   generale   o   ad   altri   dirigenti
sull'andamento della gestione o su determinate specifiche questioni. 
  3. Il Collegio  sindacale  riferisce  alla  Regione  in  merito  ai
risultati  dei  riscontri  eseguiti,  con  cadenza  periodica,  anche
attraverso  il  deposito  telematico  sul   sistema   informativo   e
telematico  del  Ministero  competente  dei   verbali   di   verifica
trimestrale di cassa e dei verbali relativi ad atti  ispettivi  e  di
controllo, eseguibili anche da un solo membro. 
  4. Qualora il  Collegio  sindacale  venga  a  conoscenza  di  gravi
irregolarita' nella gestione, lo stesso e' tenuto a  darne  immediata
comunicazione al direttore generale, alla Regione e  alla  Conferenza
territoriale sociale e sanitaria. 
  5. Il Collegio  sindacale  dispone  di  una  sede  idonea  messa  a
disposizione dal direttore generale. 
  6. Nel caso di gravi irregolarita'  nell'andamento  della  gestione
eventualmente rilevate dal Collegio sindacale ai sensi dell'art.  19,
comma 2, lettera c), e del comma 4 del presente articolo, l'Assessore
regionale competente informa la Commissione assembleare competente.