Art. 22 
 
                      Finanziamento e gestione 
                   dei servizi socio-assistenziali 
 
  1. L'Azienda Unita' sanitaria locale puo' assumere la  gestione  di
attivita' o servizi socio-assistenziali su delega degli enti  locali,
con  oneri  a  totale   carico   degli   stessi   e   con   specifica
contabilizzazione all'interno della propria contabilita' economica.