Art. 22 Finanziamento e gestione dei servizi socio-assistenziali 1. L'Azienda Unita' sanitaria locale puo' assumere la gestione di attivita' o servizi socio-assistenziali su delega degli enti locali, con oneri a totale carico degli stessi e con specifica contabilizzazione all'interno della propria contabilita' economica.