Art. 25 
 
                     Inserimento dell'art. 3-bis 
                nella legge regionale n. 29 del 2004 
 
  1. Dopo l'art. 3 della legge regionale n. 29 del 2004  e'  inserito
il seguente: 
  «Art. 3-bis (Incompatibilita' dei componenti del Collegio sindacale
dell'Azienda sanitaria). -  1.  Non  possono  essere  nominati  quali
componenti del Collegio sindacale dell'Azienda sanitaria: 
    a)  coloro  che  ricoprano  l'ufficio  di   direttore   generale,
direttore sanitario, direttore amministrativo di Azienda sanitaria; 
    b) gli ascendenti, i discendenti, nonche' i parenti e gli  affini
fino  al  secondo  grado,  del  direttore  generale,  del   direttore
sanitario e del direttore amministrativo  dell'Azienda  sanitaria  di
riferimento,  oppure  coloro  che  svolgono   funzioni   dirigenziali
nell'istituto di credito tesoriere dell'Azienda sanitaria; 
    c) i dipendenti dell'Azienda sanitaria; 
    d) gli amministratori e i dipendenti e chi, a  qualsiasi  titolo,
svolge un'attivita' retribuita presso gli operatori economici  aventi
un rapporto di fornitura con l'Azienda sanitaria; 
    e) gli amministratori, i dipendenti e chi,  a  qualsiasi  titolo,
svolge in modo continuativo un'attivita' retribuita presso  strutture
sanitarie  private  accreditate  aventi  rapporti  contrattuali   con
l'Azienda sanitaria; 
    f)  coloro  che  abbiano  contenzioso  pendente   con   l'Azienda
sanitaria, ovvero coloro che, avendo un debito liquido  ed  esigibile
verso di essa, siano stati costituiti in mora ai sensi dell'art. 1219
del codice civile, oppure si  trovino  nelle  condizioni  di  cui  al
secondo comma dello stesso articolo. 
  2. L'incarico di componente di Collegio sindacale non  puo'  essere
contemporaneamente  ricoperto  in  piu'  di  una  Azienda   sanitaria
regionale.».