Art. 25 Inserimento dell'art. 3-bis nella legge regionale n. 29 del 2004 1. Dopo l'art. 3 della legge regionale n. 29 del 2004 e' inserito il seguente: «Art. 3-bis (Incompatibilita' dei componenti del Collegio sindacale dell'Azienda sanitaria). - 1. Non possono essere nominati quali componenti del Collegio sindacale dell'Azienda sanitaria: a) coloro che ricoprano l'ufficio di direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo di Azienda sanitaria; b) gli ascendenti, i discendenti, nonche' i parenti e gli affini fino al secondo grado, del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo dell'Azienda sanitaria di riferimento, oppure coloro che svolgono funzioni dirigenziali nell'istituto di credito tesoriere dell'Azienda sanitaria; c) i dipendenti dell'Azienda sanitaria; d) gli amministratori e i dipendenti e chi, a qualsiasi titolo, svolge un'attivita' retribuita presso gli operatori economici aventi un rapporto di fornitura con l'Azienda sanitaria; e) gli amministratori, i dipendenti e chi, a qualsiasi titolo, svolge in modo continuativo un'attivita' retribuita presso strutture sanitarie private accreditate aventi rapporti contrattuali con l'Azienda sanitaria; f) coloro che abbiano contenzioso pendente con l'Azienda sanitaria, ovvero coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso di essa, siano stati costituiti in mora ai sensi dell'art. 1219 del codice civile, oppure si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma dello stesso articolo. 2. L'incarico di componente di Collegio sindacale non puo' essere contemporaneamente ricoperto in piu' di una Azienda sanitaria regionale.».