Art. 28 Modifica all'art. 9 della legge regionale n. 29 del 2004 1. Il primo periodo del comma 6 dell'art. 9 della legge regionale n. 29 del 2004 e' sostituito dal seguente: «La Regione, previa intesa della Conferenza Regione-Universita' di cui alla legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'universita'), disciplina le Aziende ospedaliero-universitarie in analogia alle Aziende Usl e secondo i principi del decreto legislativo n. 517 del 1999.».