Art. 28 
 
      Modifica all'art. 9 della legge regionale n. 29 del 2004 
 
  1. Il primo periodo del comma 6 dell'art. 9 della  legge  regionale
n. 29 del 2004 e' sostituito dal seguente: «La Regione, previa intesa
della Conferenza Regione-Universita' di cui alla legge  regionale  24
marzo 2004, n. 6 (Riforma  del  sistema  amministrativo  regionale  e
locale. Unione europea  e  relazioni  internazionali.  Innovazione  e
semplificazione. Rapporti con l'universita'), disciplina  le  Aziende
ospedaliero-universitarie in analogia alle Aziende Usl  e  secondo  i
principi del decreto legislativo n. 517 del 1999.».