Art. 3 
 
                  Criteri di finanziamento del Ssr 
                 e dell'integrazione socio-sanitaria 
 
  1. La Regione  finanzia  le  Aziende  Unita'  sanitarie  locali  in
relazione  ai  livelli  essenziali  di  assistenza  e  in  base  alla
popolazione  residente  nell'ambito  territoriale   di   riferimento,
secondo i principi di cui all'art. 3, comma 2, della legge  regionale
23 dicembre 2004, n. 29 (Norme  generali  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento  del  Servizio   sanitario   regionale).   Le   Aziende
ospedaliero-universitarie e gli IRCCS sono  finanziati  in  relazione
alla loro produzione, tenendo  altresi'  conto  delle  necessita'  di
qualificare  e  quantificare  le  funzioni  svolte.  In  relazione  a
funzioni  sovra-aziendali  attribuite  dalla   Regione,   la   Giunta
regionale puo' assegnare alle Aziende Unita' sanitarie locali e  alle
Aziende   ospedaliero-universitarie   specifici   finanziamenti,   da
riconoscere con remunerazione aggiuntiva rispetto al finanziamento  a
quota capitaria o alla tariffa  di  produzione,  ai  sensi  dell'art.
8-sexies del decreto legislativo n. 502 del 1992. 
  2.   La   Gestione   sanitaria   accentrata,   quale   centro    di
responsabilita' interno all'assetto organizzativo regionale, gestisce
direttamente una quota del finanziamento del Ssr in ottemperanza alle
disposizioni contenute nel titolo II del decreto legislativo  n.  118
del 2011. La Giunta  regionale  con  proprio  atto  ne  definisce  le
modalita' di organizzazione e la disciplina contabile. 
  3. Per il finanziamento di progetti  specifici  e  di  attivita'  a
supporto del Ssr, nell'ambito della Gestione sanitaria accentrata, e'
riservata una quota del finanziamento sanitario  ordinario  corrente.
Tale quota e'  definita  nell'ambito  delle  autorizzazioni  disposte
dalla  legge  di  approvazione  del  bilancio,  in  coerenza  con  la
programmazione annuale sanitaria. La Giunta regionale e' autorizzata,
con proprio atto, ad apportare le variazioni necessarie  ad  adeguare
gli stanziamenti nei relativi capitoli di spesa, nel  rispetto  delle
norme contabili vigenti. 
  4.  Nell'ambito  delle  autorizzazioni  disposte  dalla  legge   di
approvazione del bilancio sono  definite  le  quote  che  la  Regione
destina al finanziamento  aggiuntivo  corrente  per  l'erogazione  di
livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di  assistenza,
incluso il Fondo  regionale  per  la  non  autosufficienza  istituito
dall'art. 51 della legge regionale 23 dicembre  2004,  n.  27  (Legge
finanziaria regionale adottata  a  norma  dell'art.  40  della  legge
regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza  con  l'approvazione
del  bilancio  di  previsione  della   Regione   Emilia-Romagna   per
l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007).