Art. 9 Bilancio di esercizio 1. Il bilancio di esercizio delle Aziende sanitarie e della Gestione sanitaria accentrata rappresenta in modo chiaro, veritiero e corretto la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del periodo di riferimento, con separata indicazione dei servizi socio-assistenziali di cui all'art. 1, comma 4. Il bilancio di esercizio e' redatto dalle Aziende sanitarie e dalla Gestione sanitaria accentrata secondo le disposizioni contenute negli articoli 26, 28 e 29 del decreto legislativo n. 118 del 2011. 2. Il bilancio di esercizio delle Aziende sanitarie e della Gestione sanitaria accentrata e' corredato di una relazione sulla gestione sottoscritta, rispettivamente, dal direttore generale e dal responsabile della Gestione sanitaria accentrata, conformemente allo schema di relazione di cui all'Allegato 2 del decreto legislativo n. 118 del 2011. La relazione sulla gestione del direttore generale prevede analitica rendicontazione in ordine al perseguimento degli obiettivi economico-finanziari e di salute assegnati alle Aziende sanitarie dalla programmazione sanitaria regionale e locale. La Regione annualmente puo' chiedere ulteriori informazioni da evidenziarsi nella relazione del direttore generale. 3. Il bilancio di esercizio delle Aziende sanitarie e' corredato altresi' di una relazione del Collegio sindacale secondo quanto disposto dall'art. 31 del decreto legislativo n. 118 del 2011. Il bilancio di esercizio della Gestione sanitaria accentrata e' corredato da una relazione del Collegio regionale dei revisori dei conti, il quale esercita altresi' la funzione di terzo certificatore ai sensi della legge regionale n. 18 del 2012. 4. Il bilancio di esercizio delle Aziende sanitarie e della Gestione sanitaria accentrata e' adottato, rispettivamente, dal direttore generale e dal responsabile della Gestione sanitaria accentrata nei termini stabiliti dall'art. 31 del decreto legislativo n. 118 del 2011. 5. Il bilancio di esercizio delle Aziende sanitarie e' sottoposto alla Conferenza territoriale sociale e sanitaria per l'espressione di parere alla Regione. 6. Il bilancio di esercizio delle Aziende ospedaliero-universitarie e' sottoposto al Comitato di indirizzo per l'espressione di parere alla Regione. Per gli IRCCS, tale parere e' espresso dal Consiglio di indirizzo e verifica. 7. La destinazione dell'eventuale risultato economico positivo di esercizio e' disciplinata dall'art. 30 del decreto legislativo n. 118 del 2011. La destinazione dell'eventuale risultato positivo della gestione socio-assistenziale di cui all'art. 1, comma 4, e' concordata con gli enti deleganti. 8. La Giunta regionale approva i bilanci di esercizio delle Aziende sanitarie e della Gestione sanitaria accentrata e ne dispone la pubblicazione entro i termini stabiliti dall'art. 32, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011.