Art. 9 
 
                        Bilancio di esercizio 
 
  1. Il  bilancio  di  esercizio  delle  Aziende  sanitarie  e  della
Gestione sanitaria accentrata rappresenta in modo chiaro, veritiero e
corretto la situazione  economica,  patrimoniale  e  finanziaria  del
periodo  di  riferimento,  con  separata  indicazione   dei   servizi
socio-assistenziali di cui  all'art.  1,  comma  4.  Il  bilancio  di
esercizio  e'  redatto  dalle  Aziende  sanitarie  e  dalla  Gestione
sanitaria accentrata secondo le disposizioni contenute negli articoli
26, 28 e 29 del decreto legislativo n. 118 del 2011. 
  2. Il  bilancio  di  esercizio  delle  Aziende  sanitarie  e  della
Gestione sanitaria accentrata e' corredato  di  una  relazione  sulla
gestione sottoscritta, rispettivamente, dal direttore generale e  dal
responsabile della Gestione sanitaria accentrata, conformemente  allo
schema di relazione di cui all'Allegato 2 del decreto legislativo  n.
118 del 2011. La relazione  sulla  gestione  del  direttore  generale
prevede analitica rendicontazione in ordine  al  perseguimento  degli
obiettivi economico-finanziari e di  salute  assegnati  alle  Aziende
sanitarie dalla  programmazione  sanitaria  regionale  e  locale.  La
Regione  annualmente  puo'   chiedere   ulteriori   informazioni   da
evidenziarsi nella relazione del direttore generale. 
  3. Il bilancio di esercizio delle Aziende  sanitarie  e'  corredato
altresi' di una  relazione  del  Collegio  sindacale  secondo  quanto
disposto dall'art. 31 del decreto legislativo n.  118  del  2011.  Il
bilancio  di  esercizio  della  Gestione  sanitaria   accentrata   e'
corredato da una relazione del Collegio regionale  dei  revisori  dei
conti, il quale esercita altresi' la funzione di terzo  certificatore
ai sensi della legge regionale n. 18 del 2012. 
  4. Il  bilancio  di  esercizio  delle  Aziende  sanitarie  e  della
Gestione  sanitaria  accentrata  e'  adottato,  rispettivamente,  dal
direttore  generale  e  dal  responsabile  della  Gestione  sanitaria
accentrata nei termini stabiliti dall'art. 31 del decreto legislativo
n. 118 del 2011. 
  5. Il bilancio di esercizio delle Aziende sanitarie  e'  sottoposto
alla Conferenza territoriale sociale e sanitaria per l'espressione di
parere alla Regione. 
  6. Il bilancio di esercizio delle Aziende ospedaliero-universitarie
e' sottoposto al Comitato di indirizzo per  l'espressione  di  parere
alla Regione. Per gli IRCCS, tale parere e' espresso dal Consiglio di
indirizzo e verifica. 
  7. La destinazione dell'eventuale risultato economico  positivo  di
esercizio e' disciplinata dall'art. 30 del decreto legislativo n. 118
del 2011. La destinazione  dell'eventuale  risultato  positivo  della
gestione  socio-assistenziale  di  cui  all'art.  1,  comma   4,   e'
concordata con gli enti deleganti. 
  8. La Giunta regionale approva i bilanci di esercizio delle Aziende
sanitarie e della Gestione  sanitaria  accentrata  e  ne  dispone  la
pubblicazione entro i termini stabiliti dall'art. 32,  comma  7,  del
decreto legislativo n. 118 del 2011.