Art. 10 
 
   Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale n. 24 del 2003 
 
  1. L'art. 12 della legge regionale n. 24 del 2003 e' sostituito dal
seguente: 
  «Art. 12 (Funzioni della Regione). - 1.  La  Regione,  al  fine  di
assicurare l'unitarieta' delle funzioni ai sensi dell'art. 118, comma
primo,  della  Costituzione,  esercita,   in   materia   di   polizia
amministrativa  locale,   funzioni   di   coordinamento,   indirizzo,
raccomandazione tecnica, nonche' di sostegno all'attivita' operativa,
alla formazione e all'aggiornamento professionale degli  appartenenti
alla polizia locale. 
  2. La Giunta regionale promuove l'innovazione e la  sperimentazione
di nuovi modelli e strumenti ed esercita, in particolare,  su  parere
del Consiglio delle autonomie  locali,  previo  parere  del  comitato
tecnico di polizia locale, le funzioni di coordinamento  e  indirizzo
in materia di: 
    a) sistema informativo della polizia locale,  realizzando  a  tal
fine un sistema informatico  per  la  raccolta  e  lo  scambio  delle
informazioni inerenti le attivita' della polizia locale,  secondo  le
modalita' definite dalla Giunta regionale; 
    b)  criteri  e  sistemi  di  selezione,  anche  a  livello  unico
regionale, per l'accesso  e  per  la  relativa  formazione  iniziale,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; 
    c) formazione e aggiornamento professionale; 
    d) promozione della cooperazione e dello scambio informativo  tra
i corpi e i servizi di polizia locale; 
    e) modulistica uniforme relativa  all'esercizio  delle  funzioni,
nonche' altri strumenti per  il  miglioramento  del  rapporto  con  i
cittadini; 
    f) esercizio delle funzioni ausiliarie di polizia  amministrativa
locale da parte di dipendenti degli Enti locali o da parte di addetti
alla  vigilanza  nei  parchi  e  nelle  riserve  naturali  regionali,
dipendenti dai rispettivi enti di gestione. 
  3. La Giunta regionale,  previo  parere  del  comitato  tecnico  di
polizia  locale  e  del  Consiglio  delle  autonomie  locali,   emana
raccomandazioni tecniche relative all'organizzazione delle attivita',
all'interpretazione   normativa,   alla   dotazione   di   mezzi    e
strumentazione operativa e alla promozione del ruolo e  dell'immagine
della  polizia  locale  nonche'  sull'esecuzione  di  accertamenti  e
trattamenti sanitari obbligatori in coerenza con gli articoli 33,  34
e 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione  del  servizio
sanitario nazionale). 
  4. La Regione promuove la realizzazione di  sistemi  per  telefonia
che consentano l'accesso alle strutture di polizia locale  competenti
per territorio.».