Art. 25 
 
Introduzione dell'art. 17-septies della legge  regionale  n.  24  del
                                2003 
 
  1. Dopo l'art. 17-sexies della legge regionale n. 24  del  2003  e'
inserito il seguente: 
  «Art.  17-septies  (Attivita'  di   collaborazione   con   soggetti
privati). - 1. Gli enti locali  possono  avvalersi,  ai  sensi  degli
articoli 8 e 10, della  collaborazione  di  volontari  e  di  guardie
particolari  giurate,  con  funzioni  ausiliarie,  a  supporto  delle
attivita' di polizia locale. Il loro utilizzo e' volto  a  realizzare
una presenza attiva sul  territorio,  aggiuntiva  e  non  sostitutiva
rispetto a quella ordinariamente garantita dalla polizia locale  e  a
condizione che avvenga sulla base del coordinamento del comandante  o
del responsabile della polizia locale o  di  altro  addetto  da  esso
individuato. 
  2. I volontari possono essere impiegati, a supporto delle  funzioni
di  polizia  locale  svolte  dagli  addetti,  in  particolare   nelle
attivita': 
    a) di prevenzione e mediazione dei conflitti stradali; 
    b) di prevenzione dei rischi legati alla circolazione stradale  e
di promozione della mobilita' sostenibile; 
    c) di educazione e sensibilizzazione  all'uso  consapevole  dello
spazio pubblico e dei beni della collettivita'; 
    d) di informazione e sensibilizzazione con riguardo alla corretta
fruizione dei parchi e delle aree verdi urbane; 
    e) di assistenza e  informazione  alla  cittadinanza  durante  le
fiere e i mercati, nelle spiagge o in altri luoghi  e  situazioni  in
cui tali attivita' sono utili; 
    f) altre  attivita'  contemplate  dalla  normativa  specifica  di
settore   in   tema   di   tutela   ambientale   e    di    vigilanza
faunistico-venatoria e ittica. 
  3. Le attivita' prestate dai volontari ai sensi del  comma  2  sono
valorizzate in sede di valutazione nelle selezioni per  l'accesso  al
ruolo della polizia locale, sulla base delle modalita' definite dalla
Giunta regionale. 
  4. Qualora i gestori  e  gli  organizzatori  di  eventi  aperti  al
pubblico, in particolare nel  settore  dell'intrattenimento  e  dello
spettacolo si avvalgano degli addetti ai servizi di controllo di  cui
ai commi da 7 a 13 dell'art. 3 della legge n. 94  del  2009,  per  lo
svolgimento di attivita' di Street tutor, tali addetti cooperano  con
le polizie locali territorialmente competenti  secondo  le  modalita'
definite nell'atto di cui all'art. 9, comma 3. 
  5. I corpi e i servizi di polizia locale  sostengono  l'azione  dei
gruppi  di  vicinato  o  gruppi  di  cittadinanza  attiva  altrimenti
denominati e  collaborano  attraverso  modalita'  di  raccordo  e  di
comunicazione di volta in volta definite con gli stessi,  sulla  base
delle direttive approvate dalla  Giunta  regionale  su  parere  delle
competenti Commissioni assembleari e del  Consiglio  delle  autonomie
locali. 
  6. Al fine di valorizzare il ruolo di polizia di comunita', i corpi
e  i  servizi  di  polizia   locale   si   possono   avvalere   della
collaborazione di soggetti che beneficiano della concessione prevista
dall'art. 168-bis del  codice  penale  o  che  siano  destinatari  di
percorsi di avvicinamento al mondo del lavoro  o  impiegati  in  ogni
altra tipologia di servizio utile alla collettivita'.».