Art. 35 
 
     Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 24 del 2003 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'art. 20 della legge  regionale  n.  24  del
2003 sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. Agli oneri derivanti dagli articoli 15-bis e  16-bis  della
presente legge, per gli esercizi 2018, 2019 e 2020, si fa fronte  con
le risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale n. 24 del
2003, nell'ambito della Missione 3 -  Ordine  pubblico  e  sicurezza,
Programma 1 -  Polizia  locale  e  amministrativa,  nel  bilancio  di
previsione della Regione  Emilia-Romagna  2018-2020.  Nell'ambito  di
tali risorse la Giunta regionale e'  autorizzata  a  provvedere,  con
proprio  atto,  alle  variazioni  di  bilancio  che   si   rendessero
necessarie. 
  1-ter. Per gli esercizi successivi al 2020,  agli  oneri  derivanti
dagli articoli 15-bis e 16-bis della  presente  legge  si  fa  fronte
nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte  dalla
legge di approvazione del  bilancio,  ai  sensi  di  quanto  previsto
dall'art.  38  del  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.   118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42).».