Art. 10 
 
                Superficie edificabile (o edificata) 
                    (voce n. 44 dell'Allegato 1) 
 
  1. In recepimento della voce n.  44  dell'Allegato  1  al  presente
regolamento si definisce «superficie edificabile (o edificata)»  (SE)
la porzione della superficie totale  (STot)  rilevante  ai  fini  del
dimensionamento  delle  previsioni   edificatorie   degli   strumenti
urbanistici comunali. 
  2. La superficie edificabile comprende: 
    a) la somma delle superfici utili (SU) di  tutti  i  piani  fuori
terra, seminterrati ed interrati, misurate al  lordo  degli  elementi
verticali compresi  nel  profilo  perimetrale  esterno  dell'edificio
quali muri perimetrali, pilastri, partizioni interne,  sguinci,  vani
di porte e finestre, ivi comprese quelle dei sottotetti recuperati  a
fini abitativi ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2010,  n.  5
(Norme per il recupero abitativo dei sottotetti); 
    b) la somma delle superfici accessorie  (SA)  di  tutti  i  piani
fuori terra, seminterrati  ed  interrati,  misurate  al  lordo  degli
elementi  verticali  compresi   nel   profilo   perimetrale   esterno
dell'edificio, quali muri perimetrali, pilastri, partizioni  interne,
sguinci, vani di porte e finestre,  con  esclusivo  riferimento  alle
porzioni nel seguito specificate: 
      b.1) le scale interne all'involucro edilizio ad  uso  esclusivo
di  singole  unita'  immobiliari.  La   superficie   edificabile   (o
edificata) (SE) di  tali  scale  e'  computata  una  sola  volta  con
esclusivo riferimento al piano agibile piu' basso da esse collegato e
corrisponde alla superficie sottostante  alla  proiezione  sul  piano
orizzontale delle rampe e dei pianerottoli intermedi; 
      b.2) i vani  ascensore  ad  uso  esclusivo  di  singole  unita'
immobiliari. La superficie edificabile (o  edificata)  (SE)  di  tali
vani e' computata con esclusivo riferimento  al  piano  agibile  piu'
basso tra quelli serviti; 
      b.3) le logge o  loggiati  e  i  portici  o  porticati  ad  uso
esclusivo di singole unita' immobiliari con il lato minore  superiore
a ml 2,00, misurato come distanza tra la parete esterna dell'edificio
ed il profilo perimetrale esterno di delimitazione della  sagoma  del
medesimo.  Ai  fini  del  computo  della  superficie  edificabile  (o
edificata) (SE) si  considera  la  sola  parte  eccedente  la  misura
indicata; 
      b.4) i locali o spazi accessori, per le  sole  porzioni  aventi
altezza utile (HU) effettiva pari o superiore a  ml  1,80,  ancorche'
non delimitate da muri, che non presentino i requisiti richiesti  per
i locali agibili costituenti superficie utile (SU), ivi  comprese  le
porzioni di piani o locali sottotetto con le stesse  caratteristiche;
sono comunque esclusi gli spazi sottotetto privi di  scale  fisse  di
collegamento con piani sottostanti, o di  altri  sistemi  stabili  di
accesso, e non dotati di aperture esterne o a filo tetto, con la sola
eccezione dell'abbaino o altra apertura avente esclusiva funzione  di
accesso alla copertura; 
      b.5) i locali o  spazi  accessori  chiusi  comunque  denominati
ricavati delimitando in tutto o in parte con superfici vetrate o  con
elementi  trasparenti,  parzialmente  o  totalmente  apribili,  spazi
accessori aperti ad uso privato quali una loggia,  una  terrazza,  un
balcone,  un  portico,  una  tettoia  direttamente   accessibile   da
un'unita' immobiliare, fatta eccezione per le serre solari; 
      b.6) i locali o spazi accessori ricavati tamponando in tutto  o
in  parte  una  tettoia  libera  su  tutti  i  lati  o  comunque  non
direttamente accessibile da un'unita' immobiliare; 
      b.7)  all'esterno  del  perimetro  del  territorio  urbanizzato
individuato  dagli   strumenti   comunali   di   pianificazione:   le
autorimesse private, singole o collettive, di qualsiasi  consistenza,
comprensive dei relativi spazi di manovra,  fatta  eccezione  per  le
sole autorimesse interrate o  prevalentemente  interrate  e  relativi
spazi di  manovra  purche'  legate  da  vincolo  di  pertinenzialita'
permanente all'unita' immobiliare di riferimento  ed  aventi  altezza
utile (HU) non superiore a ml 2,40. Un'altezza utile (HU) superiore a
ml 2,40 puo' essere ammessa,  ai  fini  dell'esclusione  dal  computo
della superficie edificabile (o edificata) (SE) di tali  autorimesse,
solo per obblighi derivanti dalla normativa antincendio  o  da  altre
norme di  sicurezza.  La  disciplina  comunale  puo'  dettare  soglie
dimensionali  massime  ai  fini  dell'esclusione  dal  computo  della
superficie edificabile (o edificata) (SE); 
      b.8)  all'interno  del  perimetro  del  territorio  urbanizzato
individuato  dal  piano  strutturale,  indipendentemente  dalla  loro
collocazione rispetto alla quota del piano di campagna: 
        b.8.1)  le  porzioni  di  autorimesse  private,   singole   o
collettive, eccedenti le dotazioni minime di parcheggio per la  sosta
stanziale e di relazione definite dalle norme statali e regionali  in
materia urbanistico-edilizia, oppure, se superiori, dalla  disciplina
comunale, ancorche' legate da vincolo di pertinenzialita'  permanente
all'unita' immobiliare di riferimento ed aventi  altezza  utile  (HU)
non superiore a ml 2,40. Nel computo della superficie edificabile  (o
edificata) (SE) di tali porzioni sono compresi i  relativi  spazi  di
manovra; 
        b.8.2)  le  porzioni  di  autorimesse  private,   singole   o
collettive, aventi altezza utile (HU) superiore a ml 2,40,  ancorche'
legate  da  vincolo   di   pertinenzialita'   permanente   all'unita'
immobiliare di riferimento e non eccedenti  le  dotazioni  minime  di
parcheggio per la sosta stanziale e di relazione definite dalle norme
statali e  regionali  in  materia  urbanistico-edilizia,  oppure,  se
superiori, dalla disciplina comunale. Nel  computo  della  superficie
edificabile (o edificata) (SE)  di  tali  porzioni  sono  compresi  i
relativi spazi di manovra. Un'altezza utile (HU) superiore a ml  2,40
puo' essere  ammessa,  ai  fini  dell'esclusione  dal  computo  della
superficie edificabile (o edificata) (SE) di tali  autorimesse,  solo
per obblighi derivanti dalla normativa antincendio o da  altre  norme
di sicurezza; 
        b.8.3)  le  porzioni  di  autorimesse  private,   singole   o
collettive,   di   qualsiasi   consistenza,   aventi   i    requisiti
igienico-sanitari e dotazioni atti a consentire la  permanenza  anche
solo saltuaria di persone; 
      b.9) le cantine, nonche'  in  generale  i  locali  interrati  o
prevalentemente interrati, con altezza  utile  (HU)  superiore  a  ml
2,40, ancorche' privi di requisiti igienico-sanitari e dotazioni atti
a consentire la permanenza anche solo saltuaria di persone; 
      b.10)  all'esterno  degli  ambiti  dichiarati  a  pericolosita'
geologica o idraulica elevata: i ripostigli  pertinenziali  collocati
in tutto o in prevalenza  al  di  sopra  della  quota  del  piano  di
campagna, e i relativi corridoi di servizio,  ancorche'  con  altezza
utile (HU) non superiore a ml 2,40 e privi di requisiti  e  dotazioni
atti a consentire la permanenza anche solo saltuaria di persone. 
      b.11) le scale esterne all'involucro edilizio ad uso  esclusivo
di  singole  unita'  immobiliari,  ove  provviste  di   copertura   o
delimitate da tamponamenti perimetrali, fatta  eccezione  per  quelle
destinate al superamento di un solo piano di dislivello. 
  3. Sono comunque escluse dal computo della  superficie  edificabile
(o edificata) (SE): 
    a) tutte le superfici accessorie (SA)  diverse  da  quelle  sopra
elencate, misurate al lordo degli  elementi  verticali  compresi  nel
profilo perimetrale esterno dell'edificio,  quali  muri  perimetrali,
pilastri, partizioni interne, sguinci, vani di porte e finestre; 
    b) tutti i maggiori volumi e superfici necessari a  realizzare  i
requisiti di  accessibilita'  e  visitabilita'  degli  edifici,  come
definiti e  disciplinati  dalle  specifiche  disposizioni  statali  e
regionali volte all'eliminazione delle barriere architettoniche; 
    c) tutti i maggiori spessori,  volumi  e  superfici,  finalizzati
all'incremento  delle  prestazioni  energetiche  degli  edifici,  nei
limiti entro i quali,  nell'ambito  dei  procedimenti  ordinati  alla
formazione dei  titoli  abilitativi  edilizi,  le  norme  in  materia
consentono di derogare a quanto previsto dalle  normative  nazionali,
regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze
minime tra edifici, alle distanze minime  di  protezione  del  nastro
stradale, nonche' alle altezze massime degli edifici. 
  Sono  in  ogni  caso  esclusi,  quali  incentivi   urbanistici   in
applicazione delle norme statali e regionali in materia  di  edilizia
sostenibile: 
      c.1) lo spessore delle murature esterne per la parte  eccedente
i minimi fissati dai regolamenti edilizi, e  comunque  per  la  parte
eccedente i 30 cm; 
      c.2)  i   sistemi   bioclimatici,   quali   pareti   ventilate,
rivestimenti a cappotto e simili, capaci di migliorare le  condizioni
ambientali e ridurre i consumi energetici, nel rispetto dei requisiti
tecnico-costruttivi, tipologici ed impiantistici definiti dalle norme
statali e regionali in materia di edilizia sostenibile; 
      c.3) le serre solari, come definite nell'art. 57; 
    d) tutte le superfici escluse dal computo  sia  della  superficie
utile (SU) sia  della  superficie  accessoria  (SA),  secondo  quanto
specificato agli articoli 12 e 13. 
  4.  La  superficie  edificabile  (o  edificata)  (SE)   costituisce
parametro di riferimento per l'indice di edificabilita'  territoriale
(IT), per l'indice di edificabilita' fondiaria (IF), nonche'  per  il
calcolo  del  numero  di  abitanti  convenzionalmente   insediati   o
insediabili sul  territorio  comunale,  in  applicazione  dell'indice
insediativo residenziale (IR). Concorrendo  alla  determinazione  del
volume edificabile (o edificato) (VE), la superficie  edificabile  (o
edificata) (SE) incide altresi' sul calcolo del contributo per  oneri
di urbanizzazione di  cui  all'art.  184  della  legge  regionale  n.
65/2014.