Art. 11 
 
                       Superficie calpestabile 
                    (voce n. 17 dell'Allegato 1) 
 
  1. In recepimento della voce n.  17  dell'Allegato  1  al  presente
regolamento  si  definisce  «superficie   calpestabile»   (SCal)   la
superficie netta di pavimento di un'unita' immobiliare, oppure di  un
edificio o complesso edilizio, risultante dalla somma delle superfici
utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) (SCal = SU + SA).