Art. 11 Superficie calpestabile (voce n. 17 dell'Allegato 1) 1. In recepimento della voce n. 17 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce «superficie calpestabile» (SCal) la superficie netta di pavimento di un'unita' immobiliare, oppure di un edificio o complesso edilizio, risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) (SCal = SU + SA).