Art. 12 
 
                          Superficie utile 
                    (voce n. 14 dell'Allegato 1) 
 
  1. In recepimento della voce n.  14  dell'Allegato  1  al  presente
regolamento si definisce «superficie utile» (SU), nel rispetto  della
definizione di «superficie utile abitabile» (Su) di  cui  all'art.  3
del d.m.ll.pp. 10 maggio 1977, n. 801,  la  superficie  di  pavimento
degli  spazi  di  un  edificio  misurata  al  netto  delle  superfici
accessorie (SA) e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani  di
porte e finestre. 
  2. La superficie utile (SU) costituisce porzione  della  superficie
calpestabile (SCal) di pavimento dell'edificio, comprendente i locali
agibili di abitazione o di lavoro,  con  relativi  servizi  igienici,
corridoi, disimpegni, ripostigli. 
  3. Sono comunque escluse dal computo della superficie utile (SU) le
superfici di pavimento riferite a: 
    a) porzioni di locali, e altri  spazi  comunque  denominati,  con
altezza utile (HU) effettiva  inferiore  a  ml  1,80,  ancorche'  non
delimitate da muri; 
    b) intercapedini orizzontali o  verticali  comunque  configurate,
ivi compresi gli spazi  delimitati  da  pareti  ventilate  e  sistemi
bioclimatici; 
    c) palchi morti ed altre analoghe  superfici  con  accessibilita'
limitata al mero deposito di oggetti; 
    d) volumi tecnici; 
    e)   opere,   interventi   e   manufatti   privi   di   rilevanza
urbanistico-edilizia, di cui all'art. 137 della  legge  regionale  n.
65/2014. 
  4. La superficie utile  (SU)  concorre  alla  determinazione  della
superficie complessiva (SCom), costituente parametro  di  riferimento
per il calcolo  del  contributo  per  costo  di  costruzione  di  cui
all'art. 185 della legge regionale n. 65/2014.