Art. 12 Superficie utile (voce n. 14 dell'Allegato 1) 1. In recepimento della voce n. 14 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce «superficie utile» (SU), nel rispetto della definizione di «superficie utile abitabile» (Su) di cui all'art. 3 del d.m.ll.pp. 10 maggio 1977, n. 801, la superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto delle superfici accessorie (SA) e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre. 2. La superficie utile (SU) costituisce porzione della superficie calpestabile (SCal) di pavimento dell'edificio, comprendente i locali agibili di abitazione o di lavoro, con relativi servizi igienici, corridoi, disimpegni, ripostigli. 3. Sono comunque escluse dal computo della superficie utile (SU) le superfici di pavimento riferite a: a) porzioni di locali, e altri spazi comunque denominati, con altezza utile (HU) effettiva inferiore a ml 1,80, ancorche' non delimitate da muri; b) intercapedini orizzontali o verticali comunque configurate, ivi compresi gli spazi delimitati da pareti ventilate e sistemi bioclimatici; c) palchi morti ed altre analoghe superfici con accessibilita' limitata al mero deposito di oggetti; d) volumi tecnici; e) opere, interventi e manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia, di cui all'art. 137 della legge regionale n. 65/2014. 4. La superficie utile (SU) concorre alla determinazione della superficie complessiva (SCom), costituente parametro di riferimento per il calcolo del contributo per costo di costruzione di cui all'art. 185 della legge regionale n. 65/2014.