Art. 13 
 
                        Superficie accessoria 
                    (voce n. 15 dell'Allegato 1) 
 
  1. In recepimento della voce n.  15  dell'Allegato  1  al  presente
regolamento si definisce «superficie accessoria» (SA),  nel  rispetto
della definizione di «superficie non residenziale destinata a servizi
e accessori» (Snr) di cui all'art. 2 del d.m.ll.pp. 10  maggio  1977,
n. 801, la superficie di pavimento degli spazi di un edificio  aventi
carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso  delle  unita'
immobiliari  in  esso  presenti,  misurata  al  netto  di   murature,
pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. 
  2. La superficie accessoria (SA)  corrisponde  alla  parte  residua
della superficie calpestabile (SCal) di pavimento, una volta detratta
la superficie utile (SU) (SA = SCal - SU). 
  3. Nel computo della  superficie  accessoria  (SA)  di  una  unita'
immobiliare sono compresi: 
    a) spazi aperti di uso esclusivo quali logge,  portici,  balconi,
terrazze; 
    b) verande prive dei requisiti richiesti per i locali agibili che
costituiscono superficie utile (SU); 
    c) vani o locali sottotetto accessibili  e  praticabili,  per  la
sola porzione con altezza utile (HU) effettiva pari o superiore a  ml
1,80, ad esclusione di quelli che presentino  i  requisiti  richiesti
per i locali agibili che costituiscono superficie utile (SU); 
    d) cantine, soffitte, ripostigli pertinenziali, ed  altri  locali
accessori consimili; 
    e) vani scala interni, computati una sola volta  con  riferimento
al piano agibile piu' basso. La superficie accessoria  (SA)  di  tali
vani corrisponde alla proiezione sul piano orizzontale delle rampe  e
dei pianerottoli intermedi; 
    f) vani ascensore interni, computati una sola volta in proiezione
orizzontale sul piano agibile piu' basso tra quelli serviti; 
    g) autorimesse singole pertinenziali; 
    h) tettoie pertinenziali; 
    i) serre solari. 
  4. Nel computo della superficie accessoria (SA) di  un  edificio  o
complesso edilizio sono altresi' compresi spazi condominiali, di  uso
comune, o asserviti ad uso pubblico, quali: 
    a) autorimesse collettive e altri spazi o locali  destinati  alla
sosta  e  al  ricovero  degli  autoveicoli,   ad   esclusione   delle
autorimesse che costituiscono attivita' imprenditoriale; 
    b) androni di ingresso,  scale  e  vani  ascensore  condominiali,
passaggi coperti carrabili o pedonali, ballatoi o corridoi interni di
distribuzione, lavatoi comuni, nonche' altri locali e  spazi  coperti
di servizio condominiali o di uso comune; 
    c) locali motore ascensore,  cabine  idriche,  centrali  termiche
condominiali, ed altri vani tecnici consimili; 
    d) portici o porticati, gallerie pedonali e altri  spazi  coperti
consimili ad uso comune o asserviti ad uso pubblico. 
  5. Sono comunque esclusi dal computo  della  superficie  accessoria
(SA): 
    a) porzioni di locali, e altri  spazi  comunque  denominati,  con
altezza utile (HU) effettiva  inferiore  a  ml  1,80,  ancorche'  non
delimitate da muri; 
    b) intercapedini orizzontali o  verticali  comunque  configurate,
ivi compresi gli spazi  delimitati  da  pareti  ventilate  e  sistemi
bioclimatici; 
    c) palchi morti ed altre analoghe  superfici  con  accessibilita'
limitata al mero deposito di oggetti; 
    d) volumi tecnici diversi da quelli di cui al  comma  4,  lettera
c); 
    e)   opere,   interventi   e   manufatti   privi   di   rilevanza
urbanistico-edilizia, di cui all'art. 137 della  legge  regionale  n.
65/2014. 
  6. La superficie accessoria (SA) concorre alla determinazione della
superficie complessiva (SCom), costituente parametro  di  riferimento
per il calcolo  del  contributo  per  costo  di  costruzione  di  cui
all'art. 185 della legge regionale n. 65/2014.