Art. 13 Superficie accessoria (voce n. 15 dell'Allegato 1) 1. In recepimento della voce n. 15 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce «superficie accessoria» (SA), nel rispetto della definizione di «superficie non residenziale destinata a servizi e accessori» (Snr) di cui all'art. 2 del d.m.ll.pp. 10 maggio 1977, n. 801, la superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso delle unita' immobiliari in esso presenti, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. 2. La superficie accessoria (SA) corrisponde alla parte residua della superficie calpestabile (SCal) di pavimento, una volta detratta la superficie utile (SU) (SA = SCal - SU). 3. Nel computo della superficie accessoria (SA) di una unita' immobiliare sono compresi: a) spazi aperti di uso esclusivo quali logge, portici, balconi, terrazze; b) verande prive dei requisiti richiesti per i locali agibili che costituiscono superficie utile (SU); c) vani o locali sottotetto accessibili e praticabili, per la sola porzione con altezza utile (HU) effettiva pari o superiore a ml 1,80, ad esclusione di quelli che presentino i requisiti richiesti per i locali agibili che costituiscono superficie utile (SU); d) cantine, soffitte, ripostigli pertinenziali, ed altri locali accessori consimili; e) vani scala interni, computati una sola volta con riferimento al piano agibile piu' basso. La superficie accessoria (SA) di tali vani corrisponde alla proiezione sul piano orizzontale delle rampe e dei pianerottoli intermedi; f) vani ascensore interni, computati una sola volta in proiezione orizzontale sul piano agibile piu' basso tra quelli serviti; g) autorimesse singole pertinenziali; h) tettoie pertinenziali; i) serre solari. 4. Nel computo della superficie accessoria (SA) di un edificio o complesso edilizio sono altresi' compresi spazi condominiali, di uso comune, o asserviti ad uso pubblico, quali: a) autorimesse collettive e altri spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli, ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attivita' imprenditoriale; b) androni di ingresso, scale e vani ascensore condominiali, passaggi coperti carrabili o pedonali, ballatoi o corridoi interni di distribuzione, lavatoi comuni, nonche' altri locali e spazi coperti di servizio condominiali o di uso comune; c) locali motore ascensore, cabine idriche, centrali termiche condominiali, ed altri vani tecnici consimili; d) portici o porticati, gallerie pedonali e altri spazi coperti consimili ad uso comune o asserviti ad uso pubblico. 5. Sono comunque esclusi dal computo della superficie accessoria (SA): a) porzioni di locali, e altri spazi comunque denominati, con altezza utile (HU) effettiva inferiore a ml 1,80, ancorche' non delimitate da muri; b) intercapedini orizzontali o verticali comunque configurate, ivi compresi gli spazi delimitati da pareti ventilate e sistemi bioclimatici; c) palchi morti ed altre analoghe superfici con accessibilita' limitata al mero deposito di oggetti; d) volumi tecnici diversi da quelli di cui al comma 4, lettera c); e) opere, interventi e manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia, di cui all'art. 137 della legge regionale n. 65/2014. 6. La superficie accessoria (SA) concorre alla determinazione della superficie complessiva (SCom), costituente parametro di riferimento per il calcolo del contributo per costo di costruzione di cui all'art. 185 della legge regionale n. 65/2014.