Art. 14 
 
                       Superficie complessiva 
                    (voce n. 16 dell'Allegato 1) 
 
  1. In recepimento della voce n.  16  dell'Allegato  1  al  presente
regolamento  si  definisce  «superficie  complessiva»   (SCom),   nel
rispetto della definizione di «superficie complessiva»  (Sc)  di  cui
all'art. 2 del d.m.ll.pp. 10 maggio 1977,  n.  801,  la  somma  della
superficie utile e del 60% della superficie accessoria (SCom =  SU  +
60% SA). 
  2. La superficie complessiva (SCom), espressa  in  metri  quadrati,
costituisce parametro di riferimento per il  calcolo  del  contributo
per il costo di costruzione di cui all'art. 185 della legge regionale
n. 65/2014.