Art. 14 Superficie complessiva (voce n. 16 dell'Allegato 1) 1. In recepimento della voce n. 16 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce «superficie complessiva» (SCom), nel rispetto della definizione di «superficie complessiva» (Sc) di cui all'art. 2 del d.m.ll.pp. 10 maggio 1977, n. 801, la somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (SCom = SU + 60% SA). 2. La superficie complessiva (SCom), espressa in metri quadrati, costituisce parametro di riferimento per il calcolo del contributo per il costo di costruzione di cui all'art. 185 della legge regionale n. 65/2014.