Art. 15 Superficie coperta (voce n. 8 dell'Allegato 1) 1. In recepimento della voce n. 8 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce «superficie coperta» (SC) la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a ml 1,50. 2. Sono compresi nel computo della superficie coperta (SC) le logge o loggiati, i portici o porticati, nonche' tutti gli elementi edilizi, quali balconi, ballatoi, tettoie, sporti di gronda, pensiline e simili, aventi aggetto superiore a ml 1,50 rispetto al filo delle pareti o delimitazioni perimetrali esterne dell'edificio. 3. Sono esclusi dal computo della superficie coperta (SC): a) i balconi, i ballatoi, gli sporti di gronda, le pensiline a sbalzo e gli elementi edilizi consimili aventi aggetto dal filo delle pareti o delimitazioni perimetrali esterne dell'edificio non superiore a ml 1,50; b) le scale esterne all'involucro edilizio, ove prive di copertura e non delimitate da tamponamenti perimetrali; c) le scale di sicurezza, comunque configurate, poste all'esterno dell'involucro edilizio, purche' adibite esclusivamente a tale funzione; d) le opere, interventi e manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia di cui all'art. 137 della legge regionale n. 65/2014. 4. Sono altresi' esclusi dal computo della superficie coperta (SC), quali incentivi urbanistici in applicazione delle norme statali e regionali in materia di edilizia sostenibile, i sistemi bioclimatici, quali pareti ventilate, rivestimenti a cappotto e simili, capaci di migliorare le condizioni ambientali e ridurre i consumi energetici, nel rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi, tipologici ed impiantistici definiti dalle norme statali e regionali in materia di edilizia sostenibile. 5. Non determina incremento di superficie coperta (SC) l'eventuale installazione sui balconi di superfici vetrate o elementi trasparenti, parzialmente o totalmente apribili, per la realizzazione di verande o di serre solari. 6. Gli ingombri planimetrici sul terreno delle scale di cui al comma 3, lettere b) e c), rilevano comunque ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni in materia di riduzione dell'impermeabilizzazione superficiale di cui alle norme regionali.