Art. 17 
 
                         Altezza del fronte 
                    (voce n. 27 dell'Allegato 1) 
 
  1. In recepimento della voce n.  27  dell'Allegato  1  al  presente
regolamento si definisce «altezza  del  fronte»  (HF)  l'altezza  del
fronte o della parete esterna di un edificio delimitata: 
    all'estremita' inferiore, dalla linea di base corrispondente alla
quota del terreno, del marciapiede o della  pavimentazione  posti  in
aderenza all'edificio previsti dal progetto; 
    all'estremita' superiore, dalla linea di intersezione tra il muro
o delimitazione perimetrale dell'edificio e la  linea  di  intradosso
del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommita'
delle strutture perimetrali, per le coperture piane. 
  2. All'estremita' superiore,  in  caso  di  copertura  inclinata  a
struttura composta, la linea di intradosso da prendere a  riferimento
per il calcolo dell'altezza del fronte (HF)  e'  rappresentata  dalla
quota di imposta dell'orditura secondaria o, in mancanza, dalla quota
di imposta della struttura continua. 
  3.  Gli  strumenti  urbanistici  comunali   possono   dettare   una
disciplina  di  dettaglio  in  merito  alla  quota  da   assumere   a
riferimento all'estremita' inferiore per la misurazione  dell'altezza
del fronte  (HF)  in  funzione  dell'orografia,  della  morfologia  e
dell'idrografia del proprio territorio, o comunque nel caso in cui la
quota del terreno, del marciapiede o della  pavimentazione  posti  in
aderenza all'edificio previsti dal progetto sia diversa  dalla  quota
del piano di campagna naturale o originario. 
  4. In  ambiti  dichiarati  a  pericolosita'  idraulica  elevata  la
disciplina comunale puo' indicare come linea di riferimento in  basso
per il computo dell'altezza del fronte (HF)  una  quota  sopraelevata
rispetto a quella del terreno, del marciapiede o della pavimentazione
posti in aderenza all'edificio, comunque non superiore alla quota del
battente idraulico di riferimento calcolato per eventi con  tempo  di
ritorno duecentennale. 
  5. All'estremita' superiore sono  considerate  anche  le  eventuali
porzioni  di  edificio  arretrate  rispetto  al  profilo  perimetrale
esterno del fronte principale, laddove emergenti  dal  profilo  della
copertura. 
  6. Fatte salve  diverse  specifiche  disposizioni  degli  strumenti
urbanistici  comunali,  non  si  considerano  ai  fini  del   computo
dell'altezza del fronte (HF): 
    a) le porzioni di prospetti la cui linea di base sia posta ad una
quota inferiore a quella del piano di campagna naturale o originario,
per la parte sottostante il piano di campagna stesso; 
    b) i  parapetti  continui  non  strutturali  posti  a  delimitare
coperture piane praticabili; 
    c) i volumi tecnici, gli impianti e gli apparati tecnologici. 
  7. Fatta eccezione per gli edifici posti ad una  quota  altimetrica
superiore a 1000 metri s.l.m., nel caso di  coperture  inclinate  con
pendenza superiore al 30 per cento deve essere aggiunta, ai fini  del
computo dell'altezza del fronte (HF), la maggiore  altezza  raggiunta
al colmo dalla falda inclinata rispetto all'altezza raggiungibile con
la pendenza del 30 per cento. 
  8. Sono esclusi dal computo dell'altezza del fronte  (HF)  tutti  i
maggiori spessori, volumi  e  superfici,  finalizzati  all'incremento
delle prestazioni energetiche  degli  edifici,  nei  limiti  entro  i
quali, ai  sensi  delle  norme  in  materia,  e'  permesso  derogare,
nell'ambito dei procedimenti  ordinati  alla  formazione  dei  titoli
abilitativi edilizi, a quanto  previsto  dalle  normative  nazionali,
regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze
minime tra edifici, alle distanze minime  di  protezione  del  nastro
stradale, nonche' alle altezze massime degli edifici.