Art. 18 
 
                        Altezza dell'edificio 
                    (voce n. 28 dell'Allegato 1) 
 
  1. In recepimento della voce n.  28  dell'Allegato  1  al  presente
regolamento si definisce  «altezza  dell'edificio»  (HMax)  l'altezza
massima tra quelle dei vari fronti.