Art. 19 
 
                            Altezza utile 
                    (voce n. 29 dell'Allegato 1) 
 
  1. In recepimento della voce n.  29  dell'Allegato  1  al  presente
regolamento si definisce «altezza utile» (HU) l'altezza effettiva del
vano misurata dal piano finito di calpestio all'intradosso del solaio
sovrastante, senza tener conto degli eventuali  elementi  strutturali
emergenti appartenenti all'orditura  principale.  Nei  locali  aventi
soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si  determina  calcolando
l'altezza media ponderata. 
  2. Ai fini della determinazione  dell'altezza  utile  (HU)  non  si
considerano i controsoffitti  di  qualsivoglia  tipologia,  ancorche'
realizzati in corrispondenza della struttura di copertura al fine  di
renderla conforme alle norme in materia di risparmio energetico. Tali
elementi rilevano invece ai fini della verifica delle altezze  minime
prescritte dalle norme igienico-sanitarie per i locali e ambienti  di
abitazione e di lavoro. 
  3. Non rileva ai  fini  del  computo  dell'altezza  utile  (HU)  il
maggior  spessore  dei  solai  finalizzato  al  conseguimento  di  un
ottimale  isolamento  termico  e  acustico,  purche'  realizzati  nel
rispetto  dei  requisiti  tecnico-costruttivi  definiti  dalle  norme
statali e regionali in materia di edilizia sostenibile. 
  4. Nei locali  delimitati  superiormente  da  strutture  inclinate,
voltate o comunque  irregolari,  la  media  ponderata  delle  altezze
rilevate,  o  previste  dal  progetto,  e'  determinata  prendendo  a
riferimento  per  il  calcolo  il  filo  interno  delle  pareti   che
delimitano il piano, o il singolo locale, oggetto di misurazione.