Art. 2 
 
                   Indice insediativo residenziale 
                    (voce n. 43 dell'Allegato 1) 
 
  1. In recepimento della voce n.  43  dell'Allegato  1  al  presente
regolamento si definisce «indice insediativo  residenziale»  (IR)  il
parametro che esprime il quantitativo di  superficie  edificabile  (o
edificata) (SE), oppure di volume  edificabile  (o  edificato)  (VE),
convenzionalmente   attribuito   dagli    strumenti    comunali    di
pianificazione  territoriale  o  urbanistica   a   ciascun   abitante
insediato o insediabile,  nel  rispetto  dei  quantitativi  medi  per
abitante stabiliti dalle norme statali. 
  2. In sede  di  formazione  degli  atti  comunali  di  governo  del
territorio, e relative varianti, il numero  complessivo  di  abitanti
convenzionalmente insediati o insediabili  sul  territorio  comunale,
calcolato in applicazione dell'indice insediativo residenziale  (IR),
costituisce parametro di riferimento  per  il  dimensionamento  degli
standard urbanistici e delle altre dotazioni territoriali  prescritte
dalle norme statali e regionali. 
  3. Per standard urbanistici, ai fini del comma 2, si  intendono  le
dotazioni minime  per  spazi  pubblici  o  riservati  alle  attivita'
collettive, a verde pubblico o a  parcheggio,  con  esclusione  degli
spazi destinati alle sedi viarie.