Art. 20 
 
                            Altezza lorda 
                    (voce n. 26 dell'Allegato 1) 
 
  1. In recepimento della voce n.  26  dell'Allegato  1  al  presente
regolamento si definisce «altezza lorda» (HL) la  differenza  fra  la
quota del piano finito di calpestio di ciascun piano e la  quota  del
piano finito di calpestio del piano sovrastante. Per  l'ultimo  piano
dell'edificio si misura l'altezza dal piano finito di calpestio  fino
all'intradosso del soffitto o della copertura.