Art. 20 Altezza lorda (voce n. 26 dell'Allegato 1) 1. In recepimento della voce n. 26 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce «altezza lorda» (HL) la differenza fra la quota del piano finito di calpestio di ciascun piano e la quota del piano finito di calpestio del piano sovrastante. Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza dal piano finito di calpestio fino all'intradosso del soffitto o della copertura.