Art. 21 
 
                          Numero dei piani 
                    (voce n. 25 dell'Allegato 1) 
 
  1. In recepimento della voce n.  25  dell'Allegato  1  al  presente
regolamento si definisce «numero dei piani» (NP) il numero di tutti i
livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al  computo
della superficie lorda (SL). 
  2. Sono compresi nel computo del numero dei piani (NP) gli attici e
i piani agibili  comunque  denominati  ricavati  al  di  sopra  della
copertura principale dell'edificio, comunque configurata,  nei  quali
siano presenti spazi o locali costituenti superficie lorda (SL). 
  3. Sono esclusi dal computo del numero dei  piani  (NP)  i  livelli
dell'edificio nei quali sono presenti esclusivamente spazi  o  locali
costituenti superficie accessoria (SA). 
  4. Gli strumenti comunali  di  pianificazione  urbanistica  possono
dettare specifiche disposizioni al fine  di  limitare  il  numero  di
piani dell'edificio, in riferimento alla porzione fuori  terra  dello
stesso.