Art. 22 
 
               Volume totale o volumetria complessiva 
                    (voce n. 19 dell'Allegato 1) 
 
  1. In recepimento della voce n.  19  dell'Allegato  1  al  presente
regolamento si definisce «volume  totale  o  volumetria  complessiva»
(VTot) il volume  della  costruzione  costituito  dalla  somma  della
superficie totale (STot) di ciascun piano  per  la  relativa  altezza
lorda (HL). 
  2. Ai fini del calcolo del volume totale (Vtot) non sono  computate
le superfici di terrazze o elementi edilizi aperti praticabili  posti
in aggetto all'edificio. Concorrono  invece  al  calcolo  del  volume
totale le verande, come definite nell'art. 62. 
  3. Non concorrono al calcolo  del  volume  totale  (Vtot)  tutti  i
maggiori spessori delle  pareti  esterne  finalizzati  all'incremento
delle prestazioni energetiche  degli  edifici,  nei  limiti  entro  i
quali, nell'ambito dei  procedimenti  ordinati  alla  formazione  dei
titoli  abilitativi  edilizi,  le  norme  in  materia  consentono  di
derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai
regolamenti edilizi comunali, in  merito  alle  distanze  minime  tra
edifici, alle distanze minime  di  protezione  del  nastro  stradale,
nonche' alle altezze massime degli edifici. 
  4. Ai fini del calcolo del volume totale (VTot) si  considera,  per
l'ultimo piano dell'edificio, l'altezza che intercorre tra  il  piano
finito  di  calpestio  e  l'intradosso  della   copertura,   comunque
configurata. 
  5. Gli strumenti comunali  di  pianificazione  urbanistica  possono
prescrivere soglie dimensionali  massime  di  volume  totale  per  la
porzione non interrata dell'edificio.