Art. 23 
 
                  Volume edificabile (o edificato) 
                    (voce n. 45 dell'Allegato 1) 
 
  1. In recepimento della voce n.  45  dell'Allegato  1  al  presente
regolamento si definisce «volume edificabile (o edificato)»  (VE)  la
cubatura  ricavata  moltiplicando  la   superficie   edificabile   (o
edificata) (SE)  complessiva  dei  singoli  piani  dell'edificio  per
l'altezza utile (HU) di ciascun piano o locale. 
  2. Nei locali  delimitati  superiormente  da  strutture  inclinate,
voltate o  comunque  irregolari,  ai  fini  del  calcolo  del  volume
edificabile (o edificato) (VE) si considera solo la  media  ponderale
delle altezze pari o superiori a  ml  1,80,  al  netto  di  eventuali
abbaini,  corrispondenti   alle   porzioni   costituenti   superficie
edificabile (o edificata)  (SE)  ai  sensi  dell'art.  10,  comma  2,
lettera b.4). 
  3.  Nel  computo  del  volume  edificabile   (o   edificato)   (VE)
realizzabile  in  applicazione  delle  previsioni   degli   strumenti
comunali di pianificazione urbanistica vanno detratti i  volumi  gia'
legittimamente  esistenti  sul  lotto  urbanistico   di   riferimento
interessato dall'intervento, con  esclusione  delle  consistenze  che
dovessero essere  demolite  preventivamente  o  contestualmente  alle
opere da realizzarsi in base al nuovo titolo abilitativo. 
  4. All'interno di un involucro edilizio  non  rileva  ai  fini  del
computo  del  volume  edificabile  (o  edificato)  (VE)   l'eventuale
eliminazione di solai esistenti, oppure la riduzione di spessore  dei
medesimi in caso di rifacimento. 
  5. Sono esclusi dal computo del volume  edificabile  (o  edificato)
(VE) tutti i  maggiori  spessori,  volumi  e  superfici,  finalizzati
all'incremento  delle  prestazioni  energetiche  degli  edifici,  nei
limiti entro i quali,  nell'ambito  dei  procedimenti  ordinati  alla
formazione dei  titoli  abilitativi  edilizi,  le  norme  in  materia
consentono di derogare a quanto previsto dalle  normative  nazionali,
regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze
minime tra edifici, alle distanze minime  di  protezione  del  nastro
stradale, nonche' alle altezze massime degli edifici. 
  6. La disciplina comunale  puo'  consentire,  anche  in  deroga  ai
limiti  di  volume  edificabile  (o  edificato)  (VE)  stabiliti  per
specifici immobili o aree, adeguamenti  dell'altezza  utile  (HU)  di
vani legittimati ai fini urbanistico-edilizi come locali  o  ambienti
di abitazione o di lavoro, nella misura  strettamente  necessaria  al
raggiungimento   dell'altezza   minima   prescritta    dalle    norme
igienico-sanitarie. 
  7. Il volume edificabile (o edificato) (VE)  costituisce  parametro
di riferimento per l'indice di edificabilita' territoriale (IT),  per
l'indice di edificabilita' fondiaria (IF), nonche' per il calcolo del
numero di abitanti  convenzionalmente  insediati  o  insediabili  sul
territorio  comunale,   in   applicazione   dell'indice   insediativo
residenziale (IR). Il volume edificabile (o edificato) (VE)  concorre
altresi' al calcolo del contributo per oneri di urbanizzazione di cui
all'art. 184 della legge regionale n. 65/2014.