Art. 24 Volume virtuale (voce n. 46 dell'Allegato 1) 1. In recepimento della voce n. 46 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce «volume virtuale» (VV) la cubatura ricavata moltiplicando la superficie coperta (SC) dell'edificio o la superficie edificabile (o edificata) (SE) dell'unita' immobiliare per la relativa altezza virtuale. 2. Ai fini del computo del volume virtuale (VV) si assume: a) la superficie coperta (SC) se il volume virtuale e' calcolato con riferimento all'intero edificio; b) la superficie edificabile (o edificata) (SE) se il volume virtuale e' calcolato con riferimento alla singola unita' immobiliare. 3. L'altezza virtuale rappresenta la misura convenzionale di altezza dell'edificio o dell'unita' immobiliare fissata nella misura di: a) ml 3,50 per le seguenti categorie funzionali: commerciale al dettaglio, commerciale all'ingrosso e depositi, industriale e artigianale, nonche' per le destinazioni d'uso ad esse assimilate dalla disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni approvata dal comune ai sensi dell'art. 98 della legge regionale n. 65/2014 o dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica; b) ml 3,00 per le altre categorie funzionali e per le destinazioni d'uso ad esse assimilate dalla disciplina o dagli strumenti di cui alla lettera a). 4. Per edifici con pluralita' di funzioni l'altezza virtuale dell'edificio e' individuata con riferimento alla categoria funzionale o destinazione d'uso prevalente. 5. Ai fini del computo del volume virtuale dell'edificio si assume come altezza di riferimento la minore tra l'altezza virtuale dell'edificio come definita nel comma 3 e l'altezza dell'edificio (HMax) medesimo. 6. Il volume virtuale dell'edificio puo' essere utilizzato dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica come parametro di riferimento per il dimensionamento di interventi comportanti demolizione e ricostruzione, parziale o totale, oppure di interventi di ristrutturazione urbanistica. 7. Il volume virtuale dell'unita' immobiliare puo' essere utilizzato dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica come parametro di riferimento: a) ai fini del calcolo delle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale, relativamente agli esercizi commerciali al dettaglio nonche' alle altre attivita' e destinazioni d'uso ad essi assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, oppure dalla disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni approvata dal comune ai sensi dell'art. 98 della legge regionale n. 65/2014, limitatamente ai casi in cui l'altezza virtuale risulti inferiore all'altezza utile (HU). A tal fine non rileva la tipologia di esercizio definita in applicazione delle norme regionali o statali in rapporto al parametro della superficie di vendita; b) ai fini della determinazione del contributo per oneri di urbanizzazione di cui all'art. 184 della legge regionale n. 65/2014, limitatamente a specifiche fattispecie, categorie funzionali o destinazioni d'uso individuate dal comune per le quali l'utilizzo del volume edificabile (o edificato) (VE) come parametro di riferimento possa dar luogo ad importi eccedenti il contributo obiettivamente commisurato all'incremento di carico urbanistico effettivamente prodotto dall'intervento o dal mutamento della destinazione d'uso.