Art. 24 
 
                           Volume virtuale 
                    (voce n. 46 dell'Allegato 1) 
 
  1. In recepimento della voce n.  46  dell'Allegato  1  al  presente
regolamento si definisce «volume virtuale» (VV) la cubatura  ricavata
moltiplicando  la  superficie  coperta  (SC)   dell'edificio   o   la
superficie edificabile (o edificata) (SE) dell'unita' immobiliare per
la relativa altezza virtuale. 
  2. Ai fini del computo del volume virtuale (VV) si assume: 
    a) la superficie coperta (SC) se il volume virtuale e'  calcolato
con riferimento all'intero edificio; 
    b) la superficie edificabile (o  edificata)  (SE)  se  il  volume
virtuale  e'  calcolato   con   riferimento   alla   singola   unita'
immobiliare. 
  3.  L'altezza  virtuale  rappresenta  la  misura  convenzionale  di
altezza dell'edificio o dell'unita' immobiliare fissata nella  misura
di: 
    a) ml 3,50 per le seguenti categorie funzionali:  commerciale  al
dettaglio,  commerciale  all'ingrosso  e  depositi,   industriale   e
artigianale, nonche' per le destinazioni  d'uso  ad  esse  assimilate
dalla disciplina della distribuzione e localizzazione delle  funzioni
approvata dal comune ai sensi dell'art. 98 della legge  regionale  n.
65/2014 o dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica; 
    b)  ml  3,00  per  le  altre  categorie  funzionali  e   per   le
destinazioni d'uso  ad  esse  assimilate  dalla  disciplina  o  dagli
strumenti di cui alla lettera a). 
  4. Per  edifici  con  pluralita'  di  funzioni  l'altezza  virtuale
dell'edificio  e'  individuata   con   riferimento   alla   categoria
funzionale o destinazione d'uso prevalente. 
  5. Ai fini del computo del volume virtuale dell'edificio si  assume
come  altezza  di  riferimento  la  minore  tra  l'altezza   virtuale
dell'edificio come definita nel comma  3  e  l'altezza  dell'edificio
(HMax) medesimo. 
  6. Il volume virtuale dell'edificio puo'  essere  utilizzato  dagli
strumenti comunali di pianificazione urbanistica  come  parametro  di
riferimento  per  il  dimensionamento   di   interventi   comportanti
demolizione e ricostruzione, parziale o totale, oppure di  interventi
di ristrutturazione urbanistica. 
  7.  Il  volume  virtuale  dell'unita'   immobiliare   puo'   essere
utilizzato dagli strumenti  comunali  di  pianificazione  urbanistica
come parametro di riferimento: 
    a) ai fini del calcolo delle dotazioni di parcheggio per la sosta
stanziale,  relativamente  agli  esercizi  commerciali  al  dettaglio
nonche' alle altre attivita' e destinazioni d'uso ad essi  assimilate
dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, oppure  dalla
disciplina  della  distribuzione  e  localizzazione  delle   funzioni
approvata dal comune ai sensi dell'art. 98 della legge  regionale  n.
65/2014, limitatamente ai casi  in  cui  l'altezza  virtuale  risulti
inferiore all'altezza utile (HU). A tal fine non rileva la  tipologia
di esercizio definita in applicazione delle norme regionali o statali
in rapporto al parametro della superficie di vendita; 
    b) ai fini della  determinazione  del  contributo  per  oneri  di
urbanizzazione di cui all'art. 184 della legge regionale n.  65/2014,
limitatamente  a  specifiche  fattispecie,  categorie  funzionali   o
destinazioni d'uso individuate dal comune per le quali l'utilizzo del
volume edificabile (o edificato) (VE) come parametro  di  riferimento
possa dar luogo ad importi  eccedenti  il  contributo  obiettivamente
commisurato  all'incremento  di  carico  urbanistico   effettivamente
prodotto dall'intervento o dal mutamento della destinazione d'uso.