Art. 25 
 
                        Superficie permeabile 
                     (voce n. 9 dell'Allegato 1) 
 
  1. In recepimento della voce  n.  9  dell'Allegato  1  al  presente
regolamento si definisce «superficie permeabile» (SP) la porzione  di
superficie territoriale (ST) o di superficie fondiaria (SF) priva  di
pavimentazione o di altri manufatti  permanenti,  interrati  o  fuori
terra,  che  impediscano  alle  acque   meteoriche   di   raggiungere
naturalmente la falda acquifera. 
  2.  La  superficie  permeabile  (SP)  comprende  le  pavimentazioni
prefabbricate posate su massicciata, sabbia o terra, prive di  giunti
stuccati  o  cementati,  nonche'  ogni   altra   pavimentazione   che
garantisca la permeabilita' all'acqua, a condizione che: 
    a) ai livelli sottostanti non siano presenti strati impermeabili; 
    b) non si tratti di corsie di percorrenza o di spazi  di  manovra
di automezzi pesanti.