Art. 25 Superficie permeabile (voce n. 9 dell'Allegato 1) 1. In recepimento della voce n. 9 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce «superficie permeabile» (SP) la porzione di superficie territoriale (ST) o di superficie fondiaria (SF) priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, interrati o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera. 2. La superficie permeabile (SP) comprende le pavimentazioni prefabbricate posate su massicciata, sabbia o terra, prive di giunti stuccati o cementati, nonche' ogni altra pavimentazione che garantisca la permeabilita' all'acqua, a condizione che: a) ai livelli sottostanti non siano presenti strati impermeabili; b) non si tratti di corsie di percorrenza o di spazi di manovra di automezzi pesanti.