Art. 26 Indice di permeabilita' (voce n. 10 dell'Allegato 1) 1. In recepimento della voce n. 10 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce «indice di permeabilita'» (IPT/IPF) il rapporto, espresso in percentuale, tra la superficie permeabile (SP) e la superficie territoriale (ST) (indice di permeabilita' territoriale) o la superficie fondiaria (SF) (indice di permeabilita' fondiaria). 2. Nella realizzazione di nuovi edifici, ancorche' derivanti da interventi di demolizione e ricostruzione comunque denominati, nonche' negli interventi di ampliamento di edifici esistenti comportanti incremento di superficie coperta (SC), e' garantito il mantenimento di un indice di permeabilita' fondiaria (IPF) pari ad almeno il 25 per cento della superficie fondiaria (SF). 3. Nelle aree gia' urbanizzate il soddisfacimento dei requisiti minimi di permeabilita' fondiaria di cui al comma 2 puo' essere assicurato ricorrendo in parte a sistemi di autocontenimento o di ritenzione temporanea, ove sussistano obiettivi impedimenti al reperimento dei quantitativi minimi di superficie permeabile (SP) oppure ove sussistano rischi di inquinamento degli acquiferi sotterranei. 4. I sistemi di autocontenimento o di ritenzione temporanea di cui al comma 3 possono essere adottati ove sia garantito il rispetto di tutte le seguenti condizioni: a) sia assicurato, previa idonea depurazione, il recapito controllato delle acque meteoriche nel sottosuolo, o in corsi d'acqua superficiali, oppure in fognatura, in misura equivalente al quantitativo di superficie permeabile (SP) non reperito; b) non siano prevedibili danni o problematiche conseguenti ad eventuali fenomeni di ristagno; c) non sussistano rischi di inquinamento del suolo e del sottosuolo.