Art. 26 
 
                       Indice di permeabilita' 
                    (voce n. 10 dell'Allegato 1) 
 
  1. In recepimento della voce n.  10  dell'Allegato  1  al  presente
regolamento si  definisce  «indice  di  permeabilita'»  (IPT/IPF)  il
rapporto, espresso in percentuale, tra la superficie permeabile  (SP)
e  la  superficie  territoriale   (ST)   (indice   di   permeabilita'
territoriale) o la superficie fondiaria (SF) (indice di permeabilita'
fondiaria). 
  2. Nella realizzazione di nuovi  edifici,  ancorche'  derivanti  da
interventi  di  demolizione  e  ricostruzione  comunque   denominati,
nonche'  negli  interventi  di  ampliamento  di   edifici   esistenti
comportanti incremento di superficie coperta (SC),  e'  garantito  il
mantenimento di un indice di permeabilita' fondiaria  (IPF)  pari  ad
almeno il 25 per cento della superficie fondiaria (SF). 
  3. Nelle aree gia' urbanizzate  il  soddisfacimento  dei  requisiti
minimi di permeabilita' fondiaria di  cui  al  comma  2  puo'  essere
assicurato ricorrendo in parte a sistemi  di  autocontenimento  o  di
ritenzione  temporanea,  ove  sussistano  obiettivi  impedimenti   al
reperimento dei quantitativi minimi  di  superficie  permeabile  (SP)
oppure  ove  sussistano  rischi  di  inquinamento   degli   acquiferi
sotterranei. 
  4. I sistemi di autocontenimento o di ritenzione temporanea di  cui
al comma 3 possono essere adottati ove sia garantito il  rispetto  di
tutte le seguenti condizioni: 
    a)  sia  assicurato,  previa  idonea  depurazione,  il   recapito
controllato delle acque meteoriche nel sottosuolo, o in corsi d'acqua
superficiali,  oppure  in  fognatura,  in   misura   equivalente   al
quantitativo di superficie permeabile (SP) non reperito; 
    b) non siano prevedibili danni  o  problematiche  conseguenti  ad
eventuali fenomeni di ristagno; 
    c)  non  sussistano  rischi  di  inquinamento  del  suolo  e  del
sottosuolo.