Art. 28 
 
                       Edificio (o fabbricato) 
                    (voce n. 32 dell'Allegato 1) 
 
  1. In recepimento della voce n.  32  dell'Allegato  1  al  presente
regolamento si definisce «edificio (o  fabbricato)»  una  costruzione
stabile, costituita da una o piu' unita' immobiliari e  da  eventuali
parti di uso comune, dotata di  copertura  e  comunque  appoggiata  o
infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata
da altre costruzioni mediante  strutture  verticali  che  si  elevano
senza  soluzione  di   continuita'   dalle   fondamenta   al   tetto,
funzionalmente indipendente, accessibile  alle  persone  e  destinata
alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.