Art. 28 Edificio (o fabbricato) (voce n. 32 dell'Allegato 1) 1. In recepimento della voce n. 32 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce «edificio (o fabbricato)» una costruzione stabile, costituita da una o piu' unita' immobiliari e da eventuali parti di uso comune, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuita' dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.