Art. 29 Edificio unifamiliare (voce n. 33 dell'Allegato 1) 1. In recepimento della voce n. 33 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce «edificio unifamiliare» un edificio costituito da un'unica unita' immobiliare di proprieta' esclusiva, funzionalmente e strutturalmente indipendente, che disponga di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare. 2. Ai fini dell'esenzione dalla quota di contributo relativo al costo di costruzione per gli interventi di ristrutturazione edilizia o di ampliamento di cui all'art. 188, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 65/2014 si considerano, salvo diverse disposizioni del regolamento edilizio comunale, gli edifici unifamiliari aventi superficie complessiva (SCom) pari o inferiore a mq 105, e che mantengano la loro indipendenza strutturale e funzionale anche nella configurazione modificata dall'intervento edilizio.