Art. 29 
 
                        Edificio unifamiliare 
                    (voce n. 33 dell'Allegato 1) 
 
  1. In recepimento della voce n.  33  dell'Allegato  1  al  presente
regolamento  si  definisce  «edificio   unifamiliare»   un   edificio
costituito da un'unica unita' immobiliare  di  proprieta'  esclusiva,
funzionalmente e strutturalmente indipendente, che disponga di uno  o
piu' accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione  di  un
singolo nucleo familiare. 
  2. Ai fini dell'esenzione dalla quota  di  contributo  relativo  al
costo di costruzione per gli interventi di ristrutturazione  edilizia
o di ampliamento di cui all'art. 188,  comma  2,  lettera  b),  della
legge regionale n. 65/2014 si considerano, salvo diverse disposizioni
del regolamento edilizio comunale, gli  edifici  unifamiliari  aventi
superficie complessiva (SCom) pari  o  inferiore  a  mq  105,  e  che
mantengano la loro indipendenza strutturale e funzionale anche  nella
configurazione modificata dall'intervento edilizio.