Art. 30 
 
                         Unita' immobiliare 
                     (voce n. 2 dell'Allegato 2) 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  regolamento   si   definisce   «unita'
immobiliare» un insieme di locali e spazi tra loro collegati,  avente
autonomo accesso e  indipendenza  funzionale,  capace  di  soddisfare
autonomamente specifiche esigenze di utilizzo,  siano  esse  di  tipo
residenziale o di tipo diverso dalla residenza.  Costituiscono  parte
integrante dell'unita' immobiliare  le  sue  eventuali  pertinenze  o
spazi accessori di uso esclusivo. 
  2. Il dimensionamento di ciascuna unita' immobiliare presuppone  il
rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari  riferite  ai
diversi tipi di utilizzo o di attivita' da insediare.