Art. 30 Unita' immobiliare (voce n. 2 dell'Allegato 2) 1. Ai fini del presente regolamento si definisce «unita' immobiliare» un insieme di locali e spazi tra loro collegati, avente autonomo accesso e indipendenza funzionale, capace di soddisfare autonomamente specifiche esigenze di utilizzo, siano esse di tipo residenziale o di tipo diverso dalla residenza. Costituiscono parte integrante dell'unita' immobiliare le sue eventuali pertinenze o spazi accessori di uso esclusivo. 2. Il dimensionamento di ciascuna unita' immobiliare presuppone il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari riferite ai diversi tipi di utilizzo o di attivita' da insediare.