Art. 31 
 
                         Organismo edilizio 
                     (voce n. 3 dell'Allegato 2) 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  regolamento  si  definisce  «organismo
edilizio» l'unita' immobiliare, o  l'edificio,  oppure  il  complesso
edilizio, interessato dall'intervento  urbanistico-edilizio  e/o  dal
mutamento della destinazione d'uso.