Art. 33 
 
                         Involucro edilizio 
                     (voce n. 4 dell'Allegato 2) 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  regolamento  si  definisce  «involucro
edilizio» la figura solida di inviluppo che delimita tutte  le  parti
chiuse  dell'edificio  o  manufatto  edilizio,   comprese   eventuali
porzioni interrate, di qualsiasi destinazione e consistenza. 
  2.  L'involucro  edilizio  e'  delimitato  nella  parte   superiore
dall'estradosso della copertura, comunque  configurata,  nelle  parti
laterali dal filo esterno delle pareti  o  delimitazioni  perimetrali
dell'edificio o manufatto edilizio, al lordo di eventuali  bow-window
e  verande,  nella  parte  inferiore  dall'intradosso  del  piano  di
calpestio piu' basso, ancorche' parzialmente o totalmente interrato. 
  3.  Non  concorrono  alla  determinazione  dell'involucro  edilizio
dell'edificio: 
    a) le  logge  o  loggiati,  i  portici  o  porticati,  gli  spazi
praticabili aperti in genere; 
    b) i ballatoi aperti, i balconi,  gli  aggetti  ornamentali,  gli
sporti di gronda, le pensiline ed altre coperture a  sbalzo  comunque
denominate; 
    c) le eventuali tettoie poste in aderenza all'edificio o a  parti
di esso; 
    d) le scale esterne, ivi comprese le scale  di  sicurezza,  fatta
eccezione per gli eventuali spazi chiusi e coperti posti in  aderenza
all'edificio da esse delimitati; 
    e) i volumi  tecnici  posti  in  aderenza  all'edificio  o  sulla
copertura  del  medesimo,  fatta  eccezione  per  i  volumi   tecnici
totalmente integrati con  l'edificio  medesimo  dal  punto  di  vista
morfotipologico e strutturale; 
    f)  il  maggiore  spessore  delle  pareti   perimetrali   esterne
determinato dall'applicazione di strati isolanti termici, costituente
incentivo urbanistico ai sensi delle norme  statali  e  regionali  in
materia  di  edilizia  sostenibile,  e  comunque  tutti  i   maggiori
spessori,  volumi  e  superfici,  finalizzati  all'incremento   delle
prestazioni energetiche degli edifici,  nei  limiti  entro  i  quali,
nell'ambito dei procedimenti  ordinati  alla  formazione  dei  titoli
abilitativi edilizi, le norme in materia  consentono  di  derogare  a
quanto  previsto  dalle  normative   nazionali,   regionali   o   dai
regolamenti edilizi comunali, in  merito  alle  distanze  minime  tra
edifici, alle distanze minime  di  protezione  del  nastro  stradale,
nonche' alle altezze massime degli edifici.