Art. 34 
 
                               Sagoma 
                    (voce n. 18 dell'Allegato 1) 
 
  1. In recepimento della voce n.  18  dell'Allegato  1  al  presente
regolamento si definisce «sagoma» la  conformazione  planivolumetrica
della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in  senso
verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che  viene  ad  assumere
l'edificio  o  il  manufatto  edilizio,  ivi  comprese  le  strutture
perimetrali, nonche' gli aggetti e gli sporti superiori a ml 1,50. 
  2. La sagoma e' delimitata: nella parte  superiore  dall'estradosso
della copertura,  comunque  configurata;  nelle  parti  laterali  dal
profilo perimetrale esterno fuori  terra  dell'edificio  o  manufatto
edilizio, con esclusione di elementi edilizi aperti con aggetto  pari
o inferiore a ml 1,50; nella parte inferiore dalla quota del terreno,
del  marciapiede  o   della   pavimentazione,   posti   in   aderenza
all'edificio o manufatto. 
  3. Non concorrono alla determinazione della sagoma: 
    a) la porzione interrata dell'edificio, di qualsiasi destinazione
e consistenza. Relativamente  alla  determinazione  della  quota  del
piano di campagna in  aderenza  all'edificio  -  e  alla  conseguente
individuazione delle sue porzioni interrate - non rileva la  presenza
puntuale di manufatti di  accesso  a  locali  interrati  quali  scale
esterne o rampe; 
    b) gli  elementi  edilizi  aperti  comunque  denominati  -  quali
ballatoi, balconi, aggetti ornamentali, sporti di  gronda,  pensiline
ed altre coperture a sbalzo -  il  cui  aggetto,  misurato  dal  filo
esterno delle pareti o delimitazioni perimetrali, al lordo  di  spazi
praticabili aperti quali logge o loggiati, risulti pari o inferiore a
ml 1,50; 
    c) le tettoie o le scale esterne di sicurezza poste  in  aderenza
all'edificio, ove obiettivamente autonome rispetto  al  medesimo  dal
punto di vista morfotipologico  o  strutturale  e  come  tali  aventi
sagoma distinta; 
    d) i volumi  tecnici  posti  in  aderenza  all'edificio  o  sulla
copertura  del  medesimo,  fatta  eccezione  per  i  volumi   tecnici
totalmente integrati con  l'edificio  medesimo  dal  punto  di  vista
morfotipologico o strutturale; 
    e)  il  maggiore  spessore  delle  pareti   perimetrali   esterne
determinato dall'applicazione di strati isolanti termici, costituente
incentivo urbanistico ai sensi delle norme  statali  e  regionali  in
materia  di  edilizia  sostenibile,  e  comunque  tutti  i   maggiori
spessori,  volumi  e  superfici,  finalizzati  all'incremento   delle
prestazioni energetiche degli edifici,  nei  limiti  entro  i  quali,
nell'ambito dei procedimenti  ordinati  alla  formazione  dei  titoli
abilitativi edilizi, le norme in materia  consentono  di  derogare  a
quanto  previsto  dalle  normative   nazionali,   regionali   o   dai
regolamenti edilizi comunali, in  merito  alle  distanze  minime  tra
edifici, alle distanze minime  di  protezione  del  nastro  stradale,
nonche' alle altezze massime degli edifici. 
  4. Non costituiscono modifiche della sagoma: 
    le eventuali modeste  rotazioni  o  traslazioni  dell'edificio  o
manufatto rispetto all'area di sedime assentita; 
    la realizzazione di verande, ove ricavate delimitando in tutto  o
in  parte  con  superfici  vetrate  o   con   elementi   trasparenti,
parzialmente o totalmente apribili, spazi aperti gia' compresi  nella
sagoma dell'edificio, quali una loggia, un portico,  un  balcone  con
aggetto superiore a ml 1,50, una tettoia direttamente accessibile  da
una unita'  immobiliare  che  sia  parte  integrante  del  fabbricato
principale dal punto di vista strutturale o morfotipologico.