Art. 35 
 
                  Lotto urbanistico di riferimento 
                     (voce n. 5 dell'Allegato 2) 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si definisce «lotto urbanistico
di riferimento» la porzione di terreno la cui  relazione  qualificata
con un edificio o complesso  edilizio,  esistente  o  da  realizzare,
assume rilevanza ai fini dell'applicazione delle previsioni contenute
negli strumenti comunali di pianificazione urbanistica. 
  2. Il lotto urbanistico di riferimento comprende l'area  di  sedime
dell'edificio o complesso edilizio e i relativi spazi di  pertinenza;
possono farne parte anche eventuali porzioni di terreno ubicate nelle
immediate  vicinanze,  purche'  funzionalmente  correlate  a   titolo
permanente all'edificio o complesso edilizio medesimo. 
  3. Ai fini dell'individuazione del lotto urbanistico di riferimento
assumono rilevanza elementi quali: 
    a) la destinazione dei suoli definita dagli strumenti comunali di
pianificazione urbanistica; 
    b) per gli edifici di recente origine, la porzione di  superficie
fondiaria (SF) originariamente presa a riferimento per l'edificazione
e  per  il  calcolo  delle  dotazioni  di  parcheggio  per  la  sosta
stanziale,   quale   risulta   da   atti   abilitativi   di    natura
urbanistico-edilizia; 
    c) per gli edifici di origine non recente, la posizione catastale
del fabbricato alla data di  adozione  dello  strumento  urbanistico,
oppure, in mancanza, quella desumibile dal catasto d'impianto o dalla
documentazione  maggiormente   risalente   nel   tempo   tra   quella
disponibile.