Art. 35 Lotto urbanistico di riferimento (voce n. 5 dell'Allegato 2) 1. Ai fini del presente regolamento si definisce «lotto urbanistico di riferimento» la porzione di terreno la cui relazione qualificata con un edificio o complesso edilizio, esistente o da realizzare, assume rilevanza ai fini dell'applicazione delle previsioni contenute negli strumenti comunali di pianificazione urbanistica. 2. Il lotto urbanistico di riferimento comprende l'area di sedime dell'edificio o complesso edilizio e i relativi spazi di pertinenza; possono farne parte anche eventuali porzioni di terreno ubicate nelle immediate vicinanze, purche' funzionalmente correlate a titolo permanente all'edificio o complesso edilizio medesimo. 3. Ai fini dell'individuazione del lotto urbanistico di riferimento assumono rilevanza elementi quali: a) la destinazione dei suoli definita dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica; b) per gli edifici di recente origine, la porzione di superficie fondiaria (SF) originariamente presa a riferimento per l'edificazione e per il calcolo delle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale, quale risulta da atti abilitativi di natura urbanistico-edilizia; c) per gli edifici di origine non recente, la posizione catastale del fabbricato alla data di adozione dello strumento urbanistico, oppure, in mancanza, quella desumibile dal catasto d'impianto o dalla documentazione maggiormente risalente nel tempo tra quella disponibile.