Art. 36 
 
                               Sedime 
                     (voce n. 7 dell'Allegato 1) 
 
  1. In recepimento della voce  n.  7  dell'Allegato  1  al  presente
regolamento si definisce «sedime» l'impronta a terra dell'edificio  o
del manufatto  edilizio,  corrispondente  alla  localizzazione  dello
stesso sull'area di pertinenza. 
  2.  L'area  di  sedime  dell'edificio  o  manufatto   edilizio   e'
delimitata dal perimetro della sagoma del primo  piano  fuori  terra,
ossia dal filo  esterno  delle  pareti  o  delimitazioni  perimetrali
dell'edificio o manufatto edilizio, al  lordo  di  spazi  praticabili
aperti quali portici o porticati. 
  3. Sono esclusi dal perimetro dell'area di sedime: 
    a)  il  maggiore  spessore  delle  pareti   perimetrali   esterne
conseguito attraverso  l'applicazione  di  strati  isolanti  termici,
costituente incentivo urbanistico ai  sensi  delle  norme  statali  e
regionali in materia di edilizia sostenibile; 
    b) gli elementi edilizi, quali tettoie, volumi  tecnici  o  scale
esterne  di  sicurezza,   posti   in   aderenza   all'edificio,   ove
obiettivamente  autonomi  dal  punto  di  vista   morfotipologico   o
strutturale, e come tali aventi sagoma distinta.