Art. 37 Dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale (voce n. 6 dell'Allegato 2) 1. Ai fini del presente regolamento si definiscono «dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale» i quantitativi di aree per parcheggio ad uso privato, comprensive dei relativi spazi di manovra, da reperirsi in relazione a specifiche categorie di intervento edilizio o mutamenti della destinazione d'uso degli organismi edilizi in conformita' con le norme statali o regionali. 2. La misura minima delle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale e' definita dall'art. 41-sexies, legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), oppure, se superiore, da specifiche disposizioni contenute in strumenti, atti o norme regolamentari comunali.