Art. 37 
 
           Dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale 
                     (voce n. 6 dell'Allegato 2) 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si  definiscono  «dotazioni  di
parcheggio per  la  sosta  stanziale»  i  quantitativi  di  aree  per
parcheggio ad uso privato, comprensive dei relativi spazi di manovra,
da reperirsi  in  relazione  a  specifiche  categorie  di  intervento
edilizio o mutamenti della destinazione d'uso degli organismi edilizi
in conformita' con le norme statali o regionali. 
  2. La misura minima delle dotazioni  di  parcheggio  per  la  sosta
stanziale e' definita dall'art. 41-sexies, legge 17 agosto  1942,  n.
1150  (Legge  urbanistica),  oppure,  se  superiore,  da   specifiche
disposizioni contenute  in  strumenti,  atti  o  norme  regolamentari
comunali.