Art. 38 
 
          Dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione 
                     (voce n. 7 dell'Allegato 2) 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si  definiscono  «dotazioni  di
parcheggio per la sosta di relazione»  i  quantitativi  di  aree  per
parcheggio ad uso privato, comprensive dei relativi spazi di manovra,
da  reperirsi  in  relazione  alla  creazione  o  ampliamento,  anche
mediante mutamento della destinazione d'uso, di esercizi  commerciali
o di altre  attivita'  ad  essi  assimilate  dalla  disciplina  della
distribuzione e localizzazione delle funzioni approvata dal comune ai
sensi dell'art. 98 della legge regionale n. 65/2014. 
  2. La misura minima delle dotazioni di parcheggio per la  sosta  di
relazione e' definita ai sensi della legge regionale 7 febbraio  2005
n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di  commercio  in
sede  fissa,  su  aree  pubbliche,  somministrazione  di  alimenti  e
bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione  di
carburanti) e relativo regolamento  di  attuazione,  con  riferimento
alle superfici di vendita dei singoli esercizi  commerciali,  oppure,
se superiore, da specifiche disposizioni contenute in strumenti, atti
o norme regolamentari comunali.