Art. 39 
 
                  Dotazioni di parcheggio pubblico 
                     (voce n. 8 dell'Allegato 2) 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si  definiscono  «dotazioni  di
parcheggio pubblico» i quantitativi di aree per parcheggi pubblici  o
ad uso pubblico,  comprensive  dei  relativi  spazi  di  manovra,  da
reperirsi e  localizzarsi  in  sede  di  formazione  degli  strumenti
comunali  di  pianificazione  urbanistica,  oppure,   salva   diversa
disposizione dei medesimi, in sede di formazione dei piani  attuativi
o dei progetti unitari convenzionati in essi previsti. 
  2. La misura minima  delle  dotazioni  di  parcheggio  pubblico  e'
definita dal decreto ministeriale 2  aprile  1968,  n.  1444  (Limiti
inderogabili di densita' edilizia, di  altezza,  di  distanza  fra  i
fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati  agli  insediamenti
residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivita'
collettive, al verde pubblico o a  parcheggi  da  osservare  ai  fini
della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di
quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n.
765), oppure, se superiore, da specifiche disposizioni  contenute  in
strumenti, atti o norme regolamentari comunali.