Art. 4 
 
                        Superficie fondiaria 
                     (voce n. 2 dell'Allegato 1) 
 
  1. In recepimento della voce  n.  2  dell'Allegato  1  al  presente
regolamento si definisce «superficie fondiaria»  (SF)  la  superficie
complessiva effettiva di una porzione di territorio destinata all'uso
edificatorio privato. E'  costituita  dalla  superficie  territoriale
(ST) al  netto  delle  aree  per  dotazioni  territoriali  (DT),  ivi
comprese quelle esistenti. 
  2. La superficie fondiaria (SF) comprende l'area  di  sedime  degli
edifici e gli spazi di pertinenza  degli  stessi,  nonche'  eventuali
lotti ad uso privato ancorche' privi di capacita' edificatoria. 
  3. Gli strumenti comunali  di  pianificazione  urbanistica  possono
stabilire la proporzione massima consentita, espressa in percentuale,
tra la superficie dei piani  o  locali  interrati  o  prevalentemente
interrati come definiti dagli articoli 54 e  55,  misurata  al  lordo
delle pareti perimetrali, e la superficie fondiaria  (SF)  del  lotto
urbanistico di riferimento. Nel  computo  di  tale  proporzione  sono
compresi tutti i  manufatti  interrati  o  prevalentemente  interrati
ricadenti nel lotto urbanistico di riferimento, ivi  compresi  volumi
tecnici ed intercapedini, fatta eccezione per scale esterne e rampe a
cielo libero.