Art. 4 Superficie fondiaria (voce n. 2 dell'Allegato 1) 1. In recepimento della voce n. 2 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce «superficie fondiaria» (SF) la superficie complessiva effettiva di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio privato. E' costituita dalla superficie territoriale (ST) al netto delle aree per dotazioni territoriali (DT), ivi comprese quelle esistenti. 2. La superficie fondiaria (SF) comprende l'area di sedime degli edifici e gli spazi di pertinenza degli stessi, nonche' eventuali lotti ad uso privato ancorche' privi di capacita' edificatoria. 3. Gli strumenti comunali di pianificazione urbanistica possono stabilire la proporzione massima consentita, espressa in percentuale, tra la superficie dei piani o locali interrati o prevalentemente interrati come definiti dagli articoli 54 e 55, misurata al lordo delle pareti perimetrali, e la superficie fondiaria (SF) del lotto urbanistico di riferimento. Nel computo di tale proporzione sono compresi tutti i manufatti interrati o prevalentemente interrati ricadenti nel lotto urbanistico di riferimento, ivi compresi volumi tecnici ed intercapedini, fatta eccezione per scale esterne e rampe a cielo libero.