Art. 42 Abbaino (voce n. 9 dell'Allegato 2) 1. Ai fini del presente regolamento si definisce «abbaino» un elemento edilizio appositamente configurato e dimensionato per consentire l'accesso alla copertura, piana o inclinata. 2. Le aperture collocate nell'abbaino possono concorrere alla verifica dei requisiti igienico-sanitari di locali e spazi sottotetto. 3. Non sono identificabili come abbaini le porzioni di copertura in contropendenza finalizzate all'illuminazione ed aerazione di spazi o locali posti al piano sottotetto.