Art. 42 
 
                               Abbaino 
                     (voce n. 9 dell'Allegato 2) 
 
  1. Ai fini del  presente  regolamento  si  definisce  «abbaino»  un
elemento  edilizio  appositamente  configurato  e  dimensionato   per
consentire l'accesso alla copertura, piana o inclinata. 
  2. Le  aperture  collocate  nell'abbaino  possono  concorrere  alla
verifica  dei  requisiti  igienico-sanitari   di   locali   e   spazi
sottotetto. 
  3. Non sono identificabili come abbaini le porzioni di copertura in
contropendenza finalizzate all'illuminazione ed aerazione di spazi  o
locali posti al piano sottotetto.