Art. 43 
 
                               Balcone 
                    (voce n. 35 dell'Allegato 1) 
 
  1. In recepimento della voce n.  35  dell'Allegato  1  al  presente
regolamento si definisce «balcone» un elemento edilizio praticabile e
aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto rispetto
al  filo   delle   pareti   o   delimitazioni   perimetrali   esterne
dell'edificio,  munito  di  ringhiera  o  parapetto  e   direttamente
accessibile da uno o piu' locali interni. 
  2. Il balcone si configura come elemento edilizio privo di autonoma
copertura, salva la  parziale  protezione  dagli  agenti  atmosferici
eventualmente offerta da soprastanti  balconi,  sporti  di  gronda  o
altri elementi aggettanti. 
  3. Ove aggettante per piu' di ml  1,50  dal  filo  delle  pareti  o
delimitazioni  perimetrali  esterne,   il   balcone   concorre   alla
determinazione della sagoma dell'edificio.