Art. 44 
 
                              Ballatoio 
                    (voce n. 36 dell'Allegato 1) 
 
  1. In recepimento della voce n.  36  dell'Allegato  1  al  presente
regolamento si definisce «ballatoio» un elemento edilizio praticabile
a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo  il
perimetro di una muratura con funzione di distribuzione  dell'accesso
a piu' unita' immobiliari, munito di ringhiera o parapetto. 
  2. Il ballatoio puo' essere compreso entro il filo delle  pareti  o
delimitazioni perimetrali esterne dell'edificio o  posto  in  aggetto
alle medesime. Ove aggettante per piu' di  ml  1,50  dal  filo  delle
pareti o delimitazioni perimetrali esterne  dell'edificio,  ancorche'
configurato come spazio aperto delimitato  da  semplice  ringhiera  o
parapetto, il ballatoio concorre  alla  determinazione  della  sagoma
dell'edificio. 
  3. Se provvisto di tamponamenti esterni, il ballatoio concorre alla
determinazione dell'involucro edilizio.