Art. 44 Ballatoio (voce n. 36 dell'Allegato 1) 1. In recepimento della voce n. 36 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce «ballatoio» un elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione dell'accesso a piu' unita' immobiliari, munito di ringhiera o parapetto. 2. Il ballatoio puo' essere compreso entro il filo delle pareti o delimitazioni perimetrali esterne dell'edificio o posto in aggetto alle medesime. Ove aggettante per piu' di ml 1,50 dal filo delle pareti o delimitazioni perimetrali esterne dell'edificio, ancorche' configurato come spazio aperto delimitato da semplice ringhiera o parapetto, il ballatoio concorre alla determinazione della sagoma dell'edificio. 3. Se provvisto di tamponamenti esterni, il ballatoio concorre alla determinazione dell'involucro edilizio.