Art. 46 
 
                       Cantine (o scantinati) 
                    (voce n. 11 dell'Allegato 2) 
 
  1. Ai fini del presente  regolamento  si  definiscono  «cantine  (o
scantinati)»  i  locali  accessori,   interrati   o   prevalentemente
interrati, come definiti dagli articoli 54 e 55, generalmente adibiti
ad uso di ricovero o ripostiglio di oggetti,  merci  o  materiali,  e
comunque sprovvisti di requisiti e dotazioni  atti  a  consentire  la
permanenza ancorche' saltuaria di persone.