Art. 46 Cantine (o scantinati) (voce n. 11 dell'Allegato 2) 1. Ai fini del presente regolamento si definiscono «cantine (o scantinati)» i locali accessori, interrati o prevalentemente interrati, come definiti dagli articoli 54 e 55, generalmente adibiti ad uso di ricovero o ripostiglio di oggetti, merci o materiali, e comunque sprovvisti di requisiti e dotazioni atti a consentire la permanenza ancorche' saltuaria di persone.