Art. 47 
 
                              Copertura 
                    (voce n. 12 dell'Allegato 2) 
 
  1. Ai fini del presente regolamento  si  definisce  «copertura»  la
delimitazione superiore di un edificio, o di altro manufatto edilizio
comunque denominato provvisto o meno di tamponamenti  laterali,  atta
ad assicurare protezione dagli agenti atmosferici. Essa e' costituita
da una struttura portante  e  da  un  manto  superficiale  esterno  e
comprende  anche  ulteriori  elementi   di   finitura   eventualmente
interposti tra i medesimi quali gli  strati  di  coibentazione  e  di
impermeabilizzazione. 
  2. La copertura assume diverse denominazioni in ragione  della  sua
configurazione strutturale e morfotipologica oppure in  relazione  al
materiale usato per la struttura o per il manto superficiale.